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PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - INCUMULABILITA' - DALL'INPS: NORMATIVA STABILISCE INCUMULABILITA' PENSIONE QUOTA 100, QUOTA 102 E ANTICIPATE FLESSIBILI E REDDITI DA LAVORO -

(2024-01-30)

  "La normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro." Lo afferma una nota odierna dell'iINPS
In particolare, precisa per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

L’INPS, tra l’altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione
amministrativa.
Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.
L'INPS, attraverso le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ( a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti) ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

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circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019

OGGETTO:
“Pensione quota 100” ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa

SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, nonché chiarimenti relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico.
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L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il comma 2 del citato articolo 14 riconosce, al verificarsi di determinate condizioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi presenti nelle predette gestioni.

Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio, per le parti compatibili, alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state fornite le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.

1. Incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. le circolari n. 11/2019, n. 35/2012, n. 36/2012, n. 37/2012 e n. 89/2009).

Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati.

1.1 Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.

Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197/2003).

Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero “la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso”, al netto dei contributi previdenziali di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni.

In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

compensi percepiti per l'esercizio di arti;
redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);

diritti di autore;

brevetti.

1.2 Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale

La pensione è cumulabile con iredditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

1.3 Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione
In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, si riporta di seguito l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);

redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);

compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);

indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);

indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);

indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);

indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);

redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);

indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;

indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

1.4 Sospensione del pagamento della pensione

Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. A titolo esemplificativo, tenuto conto dei criteri esposti nei precedenti paragrafi, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile  2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.
 
1.5 Dichiarazione del lavoratore

Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.

In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

Per l’accertamento di eventuali situazioni di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d’anno, come può avvenire per l’anno di decorrenza della “pensione quota 100” e per quello di conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà necessario ricorrere a specifiche dichiarazioni dei pensionati.

A tal fine, i soggetti che hanno percepito la “pensione quota 100” solo per una parte dell’anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro saranno tenuti a presentare una dichiarazione reddituale tramite apposito modello (mod. “Quota 100”), con indicazione mensilizzata del reddito percepito, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito.

Con tale modello sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Tale modello consentirà, inoltre, l’indicazione della ricorrenza delle casistiche derogatorie, descritte nel precedente paragrafo 1.3, che, pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, in modo da consentire la puntuale individuazione delle fattispecie per cui la sospensione non opera.

La pubblicazione del modello sul sito dell’Istituto, sezione modulistica, sarà comunicata con successivo messaggio.

In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l’Istituto provvederà ad imputare all’intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, fatta salva la facoltà dell’interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l’imputabilità di tali redditi, nel senso sopra precisato, al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia.

2. Valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”

Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, trovano applicazione i chiarimenti nel tempo forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alla pensione di anzianità/anticipata (cfr. i messaggi n. 30610/2006, n. 5188/2007, n. 4670/2010 e n. 1094/2016),che di seguito si riepilogano.

Il requisito contributivo previsto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.

Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l’interessato chieda di conseguire la “pensione quota 100” con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.

Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

A titolo esemplificativo, un soggetto che richieda la “pensione quota 100” in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della “pensione quota 100”, mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della “pensione quota 100”.

Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. la circolare n. 11/2019, paragrafo 1.1), si ribadisce che la cessazione dell’attività lavorativa all’estero è equiparata alla cessazione dell’attività lavorativa svolta in Italia.

3. Decorrenza “pensione quota 100”

Al paragrafo 1.3 della citata circolare n. 11/2019 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla decorrenza della “pensione quota 100”.

A riguardo si precisa che, con riferimento agli iscritti alle Gestioni private, laddove il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente.

In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100 di cui al paragrafo 1 della presente circolare. Se, ad esempio, un iscritto alla Gestione separata presenta domanda di pensione quota 100 a giugno 2019, con prima decorrenza utile della pensione a luglio 2019, ed esplicita in domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione a settembre 2019, il reddito da lavoro a qualsiasi titolo percepito fino ad agosto 2019 non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100. Rientrano in tale casistica, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui l’agente di commercio intenda differire la decorrenza della pensione ove sia tenuto per accordo collettivo a lavorare il preavviso.

4. Riesame dei provvedimenti

Le Strutture territoriali sono invitate a riesaminare d’ufficio i provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti contenuti nella presente circolare. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele. (30/01/2024-ITL/ITNET)





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