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FISCO - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PER CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA CON AMMINISTRAZIONI NAZIONALI ED ESTERE

(2024-02-01)

  Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto attuativo della delega fiscale contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

Nella seduta del 25 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023) che contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Con tali norme - precisa il bollettino del''IPSOA -  si vuole favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Pertanto, con l’art. 1 si prevede un coordinamento con il D.Lgs. n. 218/1997 tenuto anche conto delle osservazioni di cui alla lettera a) del parere della VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, volte a rimodulare la disciplina procedimentale dell’accertamento con adesione, pure con riguardo alla tempistica, distinguendola da quella prevista per il contraddittorio preventivo dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata”.

Il decreto, tra l’altro, rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

In tema di concordato preventivo, si stabilisce che al concordato preventivo biennale possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. (01/01/2024-ITL/ITNET)

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