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FISCO E TRIBUTI ITALIANI ALL'ESTERO - ESENZIONE IMU CASA IN ITALIA - V.SEGR.GEN. CGIE-EUROPA, STABILE AUSPICA:" ESTENSIONE A CITTADINI STATI UE NON RESIDENTI IN ITALIA E CITTADINI NON UE.

(2024-07-09)

  "La recente misura passata al vaglio della Commissione Affari Esteri della Camera in materia di esenzione dell’IMU sugli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, dovrebbe essere estesa anche ai cittadini degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia e cittadini non UE, e prevedere che mantengano comprovati legami con il luogo in cui è ubicato l'immobile.

Questo è l'auspicio formulato dal Vice Segretario Generale del CGIE, Giuseppe Stabile, dopo avere visionato le proposte presentate in questa legislatura dai Parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, per una conciliazione degli interessi nazionali e per evitare che un lodevole intervento rischi, immediatamente dopo l'approvazione, procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea che possono portare a sanzioni finanziarie contro l'Italia." (09/07/2024-ITL/ITNET)

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IL 12 GIUGNO 2024.

LA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DELLA CAMERA ha approvato le "Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Proposta di Legge Camera n. 956 dell'On.Toni Ricciardi ed altri e abb.

La relatrice On. Elisabetta GARDINI (FDI), in premessa, segnala che, nel corso dell’esame in sede referente, sono state abbinate le proposte di legge a prima firma dei colleghi Di Giuseppe (C. 1099), Onori (C. 1323), Billi (C. 1400), Lovecchio (C. 1701), Manes (C. 1743) e Borrelli (C. 1748): nella seduta del 7 febbraio 2024 la Commissione Fi- nanze ha adottato quale testo base per il seguito dell’esame del provvedimento la presente proposta di legge, sulla quale la Commissione deve esprimere il parere.

Rileva che, costituita da un solo articolo, la proposta di legge apporta modifiche al regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). A fini IMU, per tali immobili si prevede l’assimilazione all’abitazione principale – dunque l’esenzione da imposta – in presenza di specifiche condizioni.

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2020 ha riformato l’assetto dell’imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo – IMU e TASI – e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all’Imposta Municipale Propria – IMU.
Con riferimento al regime dell’abitazione principale, rammenta che essa è esente dal tributo, salvo che si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso).

La relatrice osserva, altresì, che a decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, e dunque non è più esente da imposta, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Evidenzia che la legge di bilancio per l’anno 2021 è intervenuta prevedendo, a partire dall’anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d’uso, l’imposta sia applicata nella misura della metà, senza condizionare tale agevolazione all’iscrizione all’AIRE; succes-
sivamente, con la legge di bilancio per l’anno 2022 è stata disposta, in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell’IMU al 37,5 per cento.

Ribadisce, quindi, che l’articolo 1 della proposta in esame, al comma 1, prevede che sia assimilata all’abitazione principale del contribuente, dunque resa esente da imposta, una sola unità immobiliare ad uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell’AIRE e che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Fa presente che il comma 2 dell’articolo 1 modifica la disciplina dell’imposta di registro al fine di chiarire che le agevolazioni disposte per l’acquisto della prima casa (applicazione dell’aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all’estero » come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge.

Al riguardo, evidenzia che dopo la presentazione della proposta di legge in esame è entrato in vigore l’articolo 2 del decreto- legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto « salva-infrazioni »), con il quale il Governo è intervenuto sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa al fine di rispondere ad una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità.

Con quel provvedimento d’urgenza, infatti, è stata soppressa l’individuazione soggettiva dell’agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all’estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana: in particolare, il decreto-legge ha previsto che l’aliquota agevolata si applica se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento

Sottolinea, dunque, che la proposta di legge andrebbe coordinata con questa normativa, sopprimendo la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, come rilevato nel parere già espresso dalla I Commissione.

Infine, rileva che il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità per il 2015.

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole

La Commissione ha approvato all’unanimità la proposta di parere della relatrice." (12/06/2024-ITL/ITNET)

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