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CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ITALIA/ALBANIA - DAL I° LUGLIO AL VIA ACCORDO : CIRCOLARE INPS 106 SU INTESA AMMINISTRATIVA

(2025-07-02)

  L’INPS, con la Circolare n. 106 del 1° luglio 2025, dà attuazione all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29, entrato in vigore il 1° luglio 2025 insieme alla relativa Intesa amministrativa.

L’Accordo mira a garantire una più completa tutela previdenziale per i lavoratori che hanno periodi assicurativi nei due Paesi, promuovendo la portabilità dei diritti e il principio di parità di trattamento.

L’Accordo prevede, in via generale:
- Tutela per i lavoratori distaccati: i lavoratori inviati temporaneamente in Albania o in Italia manterranno la copertura previdenziale del Paese d’origine fino a un massimo di 24 mesi.

- Parità di trattamento: l’Accordo sancisce il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale di Italia e Albania.

-  Collaborazione amministrativa: previste procedure semplificate per lo scambio di dati tra enti previden-ziali, con specifici formulari bilingue per la gestione delle domande.

- Totalizzazione dei periodi assicurativi: sarà possibile sommare i periodi contributivi (non sovrapposti) maturati in Italia e in Albania per richiedere pensioni e altre prestazioni di sicurezza sociale in base alle legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati firmatari.

Nello specifico, l’Accordo si applica alle principali assicurazioni sociali, tra cui pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, prestazioni disoccupazione, malattia e maternità.

Le domande di pensione in regime internazionale potranno essere presentate all’INPS o all’ente previdenziale albanese (ISSH).

L’entrata in vigore di questo Accordo rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori migranti e contribuisce a rafforzare le relazioni bilaterali tra Italia e Albania.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Circolare n. 106 del 1° luglio 2025 disponibile sul sito www.inps.it

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024, ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025, in vigore dal 1° luglio 2025

Di seguito il TESTO COMPLETO DELL'ACCORDO
INDICE:

1. Titolo I: Disposizioni generali

1.1 Campo di applicazione materiale (art. 2 dell’Accordo)

1.2 Campo di applicazione personale e parità di trattamento (artt. 3 e 4 dell’Accordo)

2. Titolo II: Disposizioni sulla legislazione applicabile

2.1 Disposizioni generali. Territorialità della legislazione applicabile (art. 5 dell’Accordo)

2.2 Disposizioni particolari. Eccezioni al principio della territorialità della legislazione applicabile (artt. 6 e 7 dell’Accordo)

2.2.1 Distacco del lavoratore dipendente e autonomo (art. 6, punti 1 e 2, dell’Accordo e art. 5 dell’Intesa amministrativa)

2.2.2 Personale viaggiante (art. 6, punto 3, dell’Accordo)

2.2.3 Membri dell'equipaggio di una nave (art. 6, punto 4, dell’Accordo)

2.2.4 Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari (art. 6, punto 5, dell’Accordo)

2.2.5 Dipendenti pubblici e assimilati (art. 6, punto 6, dell’Accordo)

2.2.6 Personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche (art. 7 dell’Accordo e art. 6 dell’Intesa amministrativa)

2.2.7 Eccezioni (art. 8 dell’Accordo)

2.2.8 Facoltà e modalità di esercizio dell’opzione. Adempimenti delle Strutture territoriali dell’INPS (art. 7 dell’Accordo e art. 6 dell’Intesa amministrativa)

2.2.9 Certificazione di distacco e adempimenti delle Strutture territoriali dell’INPS (art. 5 dell’Intesa amministrativa)

2.3 Disposizioni comuni

2.3.1 Esportabilità delle prestazioni in denaro (art. 9 dell’Accordo)

2.3.2 Assicurazione volontaria (art. 10 dell’Accordo)

2.3.3 Totalizzazione internazionale (art. 11 dell’Accordo)

3. Titolo III: Disposizioni particolari

3.1 Capitolo I: Pensioni

3.1.1 Pensioni in regime nazionale/autonomo (art. 12 dell’Accordo e art. 11, paragrafo 4, dell’Intesa amministrativa)

3.2 Pensioni in regime internazionale (artt. 11 e 13 dell’Accordo e artt. 9 e 10, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

3.2.1 Periodi sovrapposti (art. 11 dell’Accordo e art. 10, paragrafi 2 e 3, dell’Intesa amministrativa)

3.2.2 Periodi compiuti in una professione soggetta a un regime speciale (art. 13, paragrafo 2, dell’Accordo)

3.2.3 Periodi di assicurazione inferiori a un anno (art. 14 dell’Accordo e art. 12 dell’Intesa amministrativa)

3.2.4 Periodi assicurativi albanesi ante 2012

3.3 Domanda di pensione in regime internazionale (art. 25, paragrafo 1, dell’Accordo e art. 11 dell’Intesa amministrativa)

3.3.1 Formulari e modalità di scambio dei dati (art. 11, paragrafi da 2 a 6, dell’Intesa amministrativa)

3.4 Calcolo dell’importo delle pensioni in regime internazionale (art. 13, paragrafi 3 e 4, dell’Accordo)

3.5 Diritto a pensione raggiunto in epoca diversa nei due Stati contraenti (art. 15 dell’Accordo)

3.6 Pensioni integrate al trattamento minimo (art. 16 dell’Accordo)

3.7 Verificarsi dell’evento e legislazione applicabile (art.17 dell’Accordo)

3.8 Prestazioni di disoccupazione (Capitolo II), malattia e maternità in denaro

3.8.1 Prestazioni di disoccupazione (art. 18 dell’Accordo e artt. 13 e 14 dell’Intesa amministrativa)

3.8.2 Prestazioni di malattia (compresa la tubercolosi) e maternità in denaro (artt. 5 e 23 dell’Accordo e artt. 7 e 8 dell’Intesa amministrativa)

4.Titolo IV: Disposizioni diverse

4.1 Intesa amministrativa (art. 19 dell’Accordo)

4.2 Scambio di informazioni (art. 20 dell’Accordo e art. 15, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

4.3 Collaborazione amministrativa (art. 21 dell’Accordo e art. 15, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

4.4 Perizie mediche e rimborsi (art. 21, paragrafo 3, dell’Accordo e art. 15, paragrafi da 2 a 5, dell’Intesa amministrativa)

4.5 Esenzioni da spese, autenticazione e riconoscimento degli attestati (art. 23 dell’Accordo)

4.6 Domande, dichiarazioni e ricorsi (art. 25 dell’Accordo)

4.7 Comunicazioni tra Autorità, Organismi di collegamento e Istituzioni competenti (art. 26 dell’Accordo)

4.8 Pagamento delle prestazioni (art. 27 dell’Accordo, art. 11, paragrafo 7, e art. 16, paragrafi 2 e 3, dell’Intesa amministrativa)

4.9 Recupero di prestazioni indebite (art. 28 dell’Accordo e art. 17 dell’Intesa amministrativa)

4.10 Protezione dei dati personali e clausole sul trasferimento di dati (art. 29 e Allegato 1 dell’Accordo)

5. Titolo V: Disposizioni transitorie e finali

5.1 Decorrenza (art. 30 dell’Accordo)

5.2 Entrata in vigore (art. 31 dell’Accordo)

Premessa

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale (di seguito, Accordo), firmato a Roma il 6 febbraio 2024, ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29, si compone del testo dell’Accordo di base e del relativo Allegato 1 contenente le clausole sul trasferimento dei dati personali (Allegato n. 1). A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, l’Accordo entra in vigore dal 1° luglio 2025, contemporaneamente alla relativa Intesa amministrativa firmata a Roma il 10 aprile 2025 (Allegato n. 2).

L’Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la portabilità dei diritti in materia di sicurezza social

L’Accordo sancisce altresì il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati firmatari.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nell’Accordo.

1. Titolo I: Disposizioni general

1.1 Campo di applicazione materiale (art. 2 dell’Accordo

Il campo di applicazione materiale dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana

-    l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

-    le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);

-    la gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria;

-    i regimi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dall’Accordo con lo Stato di Israele e dall’Accordo con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (cfr. rispettivamente le circolari n. 196 del 2 dicembre 2015 e n. 168 del 9 ottobre 2015);

-    l’assicurazione contro la disoccupazione involontari

-    l’assicurazione per l’indennità di malattia, compresa la tubercolosi e la maternità.


Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale albanese, l’Accordo si applica:

-    all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

-    all’assicurazione per l’indennità di malattia e maternità;

-    all’assicurazione contro la disoccupazione.

Si evidenzia che l’articolo 2, paragrafo 3, dell’Accordo prevede che, di norma, lo stesso sia parimenti applicato qualora uno degli Stati contraenti estenda i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o istituisca nuovi regimi di sicurezza sociale.

Si precisa altresì che in virtù di quanto indicato all’articolo 2, paragrafo 4, l’Accordo non si applica all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive, erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo relativamente all’attribuzione dell’integrazione da parte dello Stato in cui il richiedente risiede.

Inoltre, tenuto conto che l’Accordo prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, paragrafo 8).

1.2 Campo di applicazione personale e parità di trattamento (artt. 3 e 4 dell’Accordo

L’Accordo si applica alle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, e ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti.

Inoltre, l’articolo 4 dell’Accordo dispone la parità di trattamento ai cittadini dei due Stati, ai rifugiati, agli apolidi e ai loro familiari e, per quanto riguarda l’Italia, ai cittadini dell’Unione europea che risiedano nel territorio di uno degli Stati contraenti, affinché godano degli stessi diritti e siano soggetti ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione dello Stato contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale Stato.

2. Titolo II: Disposizioni sulla legislazione applicabile

2.1 Disposizioni generali. Territorialità della legislazione applicabile (art. 5 dell’Accordo)

L’Accordo sancisce, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile. Al di fuori dei casi espressamente previsti dall’Accordo, di norma, pertanto, deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore esercita la propria attività.

2.2 Disposizioni particolari. Eccezioni al principio della territorialità della legislazione applicabile (artt. 6 e 7 dell’Accordo)

2.2.1 Distacco del lavoratore dipendente e autonomo (art. 6, punti 1 e 2, dell’Accordo e art. 5 dell’Intesa amministrativa)

Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata del distacco non superi il periodo di 24 mesi. L’Accordo prevede la possibilità di applicare l’istituto del distacco anche al lavoratore autonomo.

2.2.2 Personale viaggiante (art. 6, punto 3, dell’Accordo

Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

2.2.3 Membri dell'equipaggio di una nave (art. 6, punto 4, dell’Accordo)

I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera.

Per quanto riguarda, invece, il personale assunto per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, da svolgersi mentre la nave si trova in un porto dell'altro Stato contraente, trova applicazione la legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

2.2.4 Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari (art. 6, punto 5, dell’Accordo)

Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

2.2.5 Dipendenti pubblici e assimilati (art. 6, punto 6, dell’Accordo)

I lavoratori dipendenti da una pubblica Amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati contraenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

2.2.6 Personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche (art. 7 dell’Accordo e art. 6 dell’Intesa amministrativa)

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto 5 dell'articolo 6 dell’Accordo, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio a condizione che siano cittadini di tale Stato.

2.2.7 Eccezioni (art. 8 dell’Accordo)

L’Accordo prevede che nell'interesse dei lavoratori le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga alle disposizioni sulla legislazione applicabile di cui agli articoli 5 e 6 dell’Accordo.

2.2.8 Facoltà e modalità di esercizio dell’opzione. Adempimenti delle Strutture territoriali dell’INPS (art. 7 dell’Accordo e art. 6 dell’Intesa amministrativa)

Come precisato al paragrafo 2.2.6 della presente circolare, l’Accordo riconosce al personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato di cui sono cittadini (Stato di invio).

L’opzione può essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (1° luglio 2025) o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell’attività lavorativa in Albania (cfr. l’art. 6, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa).

Le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, previa valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati, devono rilasciare, su richiesta dell’interessato, il certificato di opzione contributiva tramite l’apposito modello “IT/AL 103” con il quale si attesta che il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana per il periodo in cui è occupato nella Missione diplomatica e nel posto consolare in Albania o per il periodo in cui è al servizio privato di  titolari  della predetta Missione diplomatica  o posto consolare.

Una copia del predetto certificato deve essere poi trasmessa all'Organismo di collegamento dell’Albania con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.

ll’Accordo o dalla data di inizio dell’attività lavorativa se successiva e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Ne consegue che i contributi previdenziali versati nei regimi assicurativi in Albania prima della decorrenza del regime di opzione non possono essere trasferiti all’INPS.

L'interessato può esercitare il diritto di opzione una sola volta.

2.2.9 Certificazione di distacco e adempimenti delle Strutture territoriali dell’INPS (art. 5 dell’Intesa amministrativa)

Nei casi in cui un lavoratore, in deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile, sia assoggettato all’assicurazione italiana, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 2.2.1, le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, devono, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l’apposito modello “IT/AL 101”.

Una copia del predetto certificato deve essere rilasciata al datore di lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, alla persona interessata.

Una ulteriore copia deve essere, inoltre, trasmessa all'Organismo di collegamento dell’Albania con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.

I certificati di copertura devono essere richiesti prima dell'inizio della loro validità in relazione ai periodi certificati. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di copertura nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato di copertura (cfr. l’art. 5, paragrafo 3, dell’Intesa amministrativa).

2.3 Disposizioni comuni

2.3.1 Esportabilità delle prestazioni in denaro (art. 9 dell’Accordo)

Fatte salve eventuali disposizioni diverse contenute nell’Accordo, la titolarità di una prestazione, sia essa conseguita in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti (in regime autonomo) o in base all’Accordo (in regime internazionale), nonché il diritto a ricevere il pagamento della prestazione stessa, vengono garantiti anche al beneficiario che sia residente nell’altro Stato contraente.

Le prestazioni riconosciute a una persona che sia o sia stata soggetta alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, e ai suoi familiari o superstiti, sono erogate, in base all’Accordo, anche se residente in uno Stato terzo.

2.3.2 Assicurazione volontaria (art. 10 dell’Accordo)

L’Accordo contiene disposizioni che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione non sovrapposti maturati nei due Stati contraenti, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione di sicurezza sociale.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, l’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato è ammessa solo nel caso in cui sia prevista dalla legislazione dello Stato che rilascia l’autorizzazione ai versamenti volontari. 

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi assicurativi in Italia possono essere totalizzati con i periodi assicurativi non sovrapposti maturati in Albania, a condizione che l’interessato possa fare valere almeno una settimana di contribuzione effettiva in Italia.

2.3.3 Totalizzazione internazionale (art. 11 dell’Accordo)

Qualora ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, sia richiesto il completamento di un determinato numero di periodi di assicurazione o equivalenti, l’Istituzione competente di tale Stato, se necessario, prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

Alla luce di tale disposizione, si procede alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.



Si fornisce in allegato (Allegato n. 3) un prospetto riepilogativo dei periodi assicurativi albanesi e della loro valorizzazione ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane.

3. Titolo III: Disposizioni particolari

3.1 Capitolo I: Pensioni

3.1.1 Pensioni in regime nazionale/autonomo (art. 12 dell’Accordo e art. 11, paragrafo 4, dell’Intesa amministrativa)

Se un assicurato soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alla pensione senza il ricorso alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, l’Istituzione competente di questo Stato deve riconoscere una pensione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti in base alla propria legislazione, anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto a una pensione in regime internazionale nell’altro Stato contraente.

3.2 Pensioni in regime internazionale (artt. 11 e 13 dell’Accordo e artt. 9 e 10, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

Il richiedente una prestazione pensionistica che non perfezioni il diritto a pensione sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti, può, in applicazione dell’Accordo, totalizzare i periodi non sovrapposti maturati in base alla legislazione dell’altro Stato. Tali periodi sono valorizzati alla stregua degli analoghi periodi completati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione, come se fossero maturati in quest’ultimo Stato.

L’istituto della totalizzazione internazionale trova applicazione solo a condizione che l’assicurato possa fare valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane.

I periodi di assicurazione che abbiano già dato luogo alla concessione di una prestazione pensionistica in base alla legislazione di uno dei due Stati, possono comunque essere totalizzati, se necessario, ai periodi completati in base alla legislazione dell’altro Stato, ai fini della concessione di una prestazione pensionistica a carico di quest’ultimo.

3.2.1 Periodi sovrapposti (art. 11 dell’Accordo e art. 10, paragrafi 2 e 3, dell’Intesa amministrativa)

In caso di sovrapposizione dei periodi di assicurazione o equivalenti, oggetto di totalizzazione internazionale, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ai fini della determinazione del diritto alla prestazione pensionistica, ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente.

Qualora non sia possibile collocare temporalmente i periodi maturati in virtù della legislazione di uno Stato contraente, nell’applicare l’istituto della totalizzazione internazionale si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o equivalenti compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato.

3.2.2 Periodi compiuti in una professione soggetta a un regime speciale (art. 13, paragrafo 2, dell’Accordo)

Se la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o in una specifica professione od occupazione, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato contraente o, in mancanza di tale regime, nella stessa professione o occupazione.

Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, gli stessi sono utilizzati per determinare il diritto alla prestazione nel regime generale.

3.2.3 Periodi di assicurazione inferiori a un anno (art. 14 dell’Accordo e art. 12 dell’Intesa amministrativa)

I periodi di assicurazione inferiori a 52 settimane che non consentono l’applicazione dell’istituto della totalizzazione internazionale e non possono dare luogo ad alcun diritto a pensione in base alla legislazione dello Stato in cui sono maturati, sono utilizzati da parte dell’altro Stato contraente sia ai fini dell’acquisizione del diritto sia per il calcolo della misura della pensione secondo la legislazione di detto Stato.

L’incremento della misura della prestazione pensionistica derivante dalla presa in carico dei periodi inferiori all’anno maturati in base alla legislazione dell’altro Stato contraente, deve essere riconosciuto dalla data in cui detti periodi produrrebbero i loro effetti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente (raggiungimento dell’età pensionabile).

Qualora, invece, la domanda sia presentata successivamente alla data di raggiungimento dell’età pensionabile dell’altro Stato contraente, l’incremento deve essere concesso dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di prestazioni di inabilità o invalidità, i periodi inferiori all’anno maturati in base alla legislazione dell’altro Stato contraente producono i loro effetti dalla data della decorrenza originaria della prestazione, a condizione che l’Istituzione competente dell’altro Stato contraente in base alla cui legislazione tali periodi sono maturati abbia emesso un provvedimento di reiezione ad analoga prestazione, per mancanza del requisito contributivo.

3.2.4 Periodi assicurativi albanesi ante 2012

L’Istituzione competente albanese Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) ha comunicato che, nei propri archivi elettronici, non sono disponibili i periodi assicurativi ante 2012.

I periodi antecedenti al 2012 devono essere valutati dall’ISSH, affinché possa accertarne e certificarne la veridicità in termini di sussistenza, collocazione temporale e natura della contribuzione.

Pertanto, se nella domanda di pensione l’assicurato dichiara periodi assicurativi maturati in Albania prima del 2012, allegando la documentazione a corredo in suo possesso (buste paga, libretti di lavoro, ecc.), la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve limitarsi a trasmettere tale documentazione all’ISSH per le verifiche di sua competenza.

A tale proposito, si rinvia alle disposizioni di cui al messaggio n. 2932 del 2 settembre 2024.

3.3 Domanda di pensione in regime internazionale (art. 25, paragrafo 1, dell’Accordo e art. 11, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

La domanda di pensione presentata all’Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti è considerata come validamente presentata all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Il richiedente una prestazione in regime internazionale ai sensi degli articoli 11 e 13 dell’Accordo presenta domanda all'Istituzione competente dello Stato di residenza. Qualora il medesimo risieda in uno Stato terzo, la domanda di pensione può essere presentata all'Istituzione competente dell’uno o dell’altro degli Stati contraenti.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale presentata dai residenti all’estero, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 164 del 27 dicembre 2011.

3.3.1 Formulari e modalità di scambio dei dati (art. 11, paragrafi da 2 a 6, dell’Intesa amministrativa)

Le Istituzioni competenti degli Stati contraenti hanno predisposto i seguenti formulari di collegamento in duplice lingua, italiano-albanese, da utilizzare per lo scambio dei dati nella trattazione delle domande di pensione:

-      IT/AL 205 e AL/IT 205 (certificazione dei periodi assicurativi);

-      IT/AL 1 e AL/IT 1 (trasmissione di documenti e/o richiesta informazioni)

-      IT/AL 2 e AL/IT 2 (domanda di pensione di vecchiaia e anticipata)

-      IT/AL 3 e AL/IT 3 (domanda di pensione ai superstiti);

-      IT/AL 4 e AL/IT 4 (domanda di pensione di invalidità/inabilità


-      IT/AL 5 e AL/IT 5 (notifica della decisione);

-      IT/AL 213 e AL/IT 213 (perizia medica particolareggiata);

-      IT/AL 7 e AL/IT 7 (richiesta di rimborso spese per visite mediche).

Si fornisce in allegato (Allegato n. 4) la rappresentazione schematizzata dei flussi di scambio (come descritti all’art. 11, paragrafi da 2 a 6, dell’Intesa amministrativa) tra le Istituzioni competenti dei due Stati, dall’ISSH verso l’INPS, per le domande di pensione presentate dai residenti in Albania, e dall’INPS verso l’ISSH, per le domande presentate dai residenti in Italia.

Le domande di pensione presentate dai residenti in Albania sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, mentre quelle presentate dai residenti in Italia sono gestite dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l’attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale dell’INPS cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto.

3.4 Calcolo dell’importo delle pensioni in regime internazionale (art. 13, paragrafi 3 e 4, dell’Accordo)

Le pensioni in regime internazionale vengono calcolate secondo le regole del pro-rata.

Per le modalità applicative del suddetto calcolo, si rinvia a quanto già specificato nelle circolari relative ai regolamenti dell’Unione europea (cfr. da ultimo la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, paragrafo 5) e alle convenzioni bilaterali contenenti analoghe disposizioni sulle pensioni in regime internazionale.

3.5 Diritto a pensione raggiunto in epoca diversa nei due Stati contraenti (art. 15 dell’Accordo)

Qualora l’interessato non soddisfi contemporaneamente i requisiti per accedere alla pensione, anticipata o di vecchiaia, in virtù delle disposizioni vigenti nei due Stati contraenti, il diritto alla pensione in regime internazionale è determinato, in base a ciascuna legislazione, via via che vengono perfezionati detti requisiti. 

3.6 Pensioni integrate al trattamento minimo (art. 16 dell’Accordo)

Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i requisiti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le pensioni in regime internazionale, il cui diritto è raggiunto in base all’articolo 11 dell’Accordo, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. In tale caso, l’integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all’Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Nel caso in cui il beneficiario risieda in uno Stato terzo che non applica i regolamenti dell’Unione europea di sicurezza sociale, l’integrazione al trattamento minimo è esportabile, ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Si fornisce in allegato (Allegato n. 5) un prospetto riepilogativo delle diverse casistiche relative all’integrazione al trattamento minimo delle prestazioni pensionistiche.

3.7 Verificarsi dell’evento e legislazione applicabile (art. 17 dell’Accordo)

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che l’assicurato sia soggetto a tale legislazione al momento del verificarsi dell’evento che dà luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta anche se, al verificarsi dell’evento, l’assicurato è soggetto alla legislazione dell’altro Stato o può fare valere in quest’ultimo un diritto alla prestazione

A tale proposito, in tema di prestazioni di malattia in natura e per infortunio e malattie professionali, non previste nel campo di applicazione materiale dell’Accordo, si specifica che, in virtù del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4, il diritto alle suddette prestazioni viene comunque garantito in presenza dei requisiti previsti dalla legislazione dello Stato in cui l’evento si è verificato.

3.8 Prestazioni di disoccupazione (Capitolo II), malattia e maternità in denar

3.8.1 Prestazioni di disoccupazione (art. 18 dell’Accordo e artt. 13 e 14 dell’Intesa amministrativa)

a)  Totalizzazione dei periodi assicurativi

L’Accordo stabilisce il principio generale in forza del quale se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione contro la disoccupazione compiuti sotto tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste. Qualora l’interessato abbia maturato in Italia meno di sei mesi di assicurazione contro la disoccupazione, non opera la totalizzazione con i periodi albanesi, ma lo stesso ha diritto a una prestazione NASpI secondo i requisiti previsti.

L’Intesa amministrativa specifica che i periodi di lavoro soggetti a contribuzione, compiuti nell'altro Stato contraente, possono essere presi in considerazione se sono necessari a perfezionare il diritto all'indennità di disoccupazione. In questa ipotesi, l’Istituzione competente a erogare la prestazione di disoccupazione, qualora il soggetto non sia in possesso di un documento portatile attestante le informazioni previdenziali necessarie, deve richiedere alla corrispondente Istituzione dell’altro Stato contraente un formulario che riporta:

-      i periodi di contribuzione validi ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione;

-      i periodi nei quali l’interessato ha percepito l’indennità di disoccupazione.

L’interessato deve presentare all'Istituzione competente:

-      la domanda contenente tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica;

-      un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione per la disoccupazione compiuti, quale lavoratore subordinato, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, rilasciato dall'Istituzione competente in materia di disoccupazione di tale ultimo Stato (formulario “AL/IT 301” periodi di assicurazione compiuti in Italia e risposta formulario “IT/AL 301A”; formulario “IT/AL 302” periodi di assicurazione compiuti in Albania e risposta formulario “AL/IT 302A”).

b)  Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione

Il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione che si reca nell’altro Stato contraente per la ricerca di un lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle medesime prestazioni in tale Stato. Le prestazioni continueranno a essere erogate dall'Istituzione dello Stato competente.

Per conservare il diritto a tali prestazioni, il beneficiario deve presentare all'Istituzione competente dello Stato in cui si reca un attestato rilasciato dall’Istituzione competente dello Stato che sta erogando le prestazioni di disoccupazione (formulari “IT/AL 303” e “AL/IT 303 Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione”), che certifica:

- il mantenimento del diritto alle prestazioni;

- il periodo massimo di mantenimento del diritto;

- i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

Qualora l'interessato non presenti il suddetto attestato all'Istituzione competente dello Stato in cui si è recato a cercare lavoro, è onere dell’Istituzione richiederlo all’Istituzione competente dell’altro Stato.

L'Istituzione competente dello Stato nel cui territorio il disoccupato si è recato deve procedere ai dovuti controlli, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che esso applica.

3.8.2 Prestazioni di malattia (compresa la tubercolosi) e maternità in denaro (artt. 5 e 23 dell’Accordo e artt. 7 e 8 dell’Intesa amministrativa)

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in denaro di malattia (compresa la tubercolosi) e di maternità, i requisiti e le modalità di erogazione di dette prestazioni sono determinati in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto è assicurato.

Tali prestazioni vengono erogate direttamente al beneficiario dall'Istituzione competente dello Stato in cui è assicurata la sua attività lavorativa, sulla base del mutuo riconoscimento dei relativi certificati.

Qualora la legislazione di uno degli Stati contraenti subordini il riconoscimento delle prestazioni al completamento di determinati periodi di assicurazione, l’Istituzione competente di tale Stato dovrà prendere in considerazione i periodi di assicurazione, che non siano coincidenti, compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, come se fossero periodi maturati in base alla legislazione da esso applicata.

A tale fine, l'Istituzione competente dello Stato presso cui la domanda di prestazione di malattia (compresa la tubercolosi) o di maternità è stata presentata, deve richiedere, con apposito formulario (IT/AL SM e AL/IT SM Formulario totalizzazione per malattia e maternità), all'Istituzione competente dell'altro Stato, informazioni sui periodi assicurativi maturati sotto la legislazione di tale Stato contraente

Ne consegue che, nei casi in cui il diritto alle prestazioni in denaro di malattia (compresa la tubercolosi) e maternità a carico dell’assicurazione italiana non sia perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Albania.

4. Titolo IV: Disposizioni diverse

4.1 Intesa amministrativa (art. 19 dell’Accordo)

Gli Stati contraenti hanno definito le disposizioni attuative dell’Accordo stesso nella relativa Intesa amministrativa, che entra in vigore contemporaneamente all’Accordo.

4.2 Scambio di informazioni (art. 20 dell’Accordo e art. 15, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

In linea con il principio generale di collaborazione, le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti si scambiano informazioni inerenti ai provvedimenti presi ai fini dell’attuazione dell’Accordo, nonché le eventuali modifiche apportate alle rispettive legislazioni che possano avere conseguenze sull’applicazione dell’Accordo stesso.

4.3 Collaborazione amministrativa (art. 21 dell’Accordo e art. 15, paragrafo 1, dell’Intesa amministrativa)

Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si scambiano gratuitamente le informazioni necessarie e si forniscono reciproca assistenza e collaborazione in merito alle questioni inerenti all’applicazione dell’Accordo.

A tale riguardo, le Istituzioni competenti stipulano un’intesa tecnico-procedurale avente per oggetto lo scambio telematico dei formulari di collegamento previsti dall’Accordo e allegati alla presente circolare (Allegati dal n. 6 al n. 39).

4.4 Perizie mediche e rimborsi (art. 21, paragrafo 3, dell’Accordo e art. 15, paragrafi da 2 a 5, dell’Intesa amministrativa)

Nel caso in cui le perizie mediche siano effettuate dall’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata, su esclusiva richiesta dell’altro Stato contraente, le spese sostenute per tali perizie sono a carico dello Stato richiedente.

L’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata che ha effettuato le visite mediche, trasmetterà la richiesta di rimborso per le relative spese all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente tramite l’apposito formulario.

Se le perizie mediche sono effettuate anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno della persona interessata, detta Istituzione ne sosterrà le spese e si limiterà a trasmettere all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente il formulario relativo alla perizia medica particolareggiata.

4.5 Esenzioni da spese, autenticazione e riconoscimento degli attestati (art. 23 dell’Accordo)

Le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, in relazione all’istruttoria delle domande e ai documenti allegati, valgono anche ai fini dell’applicazione dell’Accordo. Inoltre, per i documenti presentati non è necessario richiedere alcuna legalizzazione o altra simile formalità alle autorità diplomatiche e consolari.

4.6 Domande, dichiarazioni e ricorsi (art. 25 dell’Accordo)

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati all’Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti sono considerati come presentati all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti preveda un termine entro il quale debba essere presentato ricorso, lo stesso è considerato ricevibile se presentato entro tale termine presso l’Istituzione competente dell’altro Stato contraente. Pertanto, i ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche albanesi, pervenuti alle Strutture territoriali dell’Istituto, devono essere tempestivamente trasferiti all’Istituzione albanese competente ISSH.

In particolare, i ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni italiane presentati dai residenti nella Repubblica di Albania, sulla base di quanto stabilito con il messaggio n. 4887 del 2 dicembre 2016 per i residenti in Paesi UE, SEE e Svizzera, nonché in Paesi extra UE convenzionati con l’Italia, possono essere presentati sia utilizzando il canale telematico “RiOL”, che per il tramite dell’Istituzione albanese ISSH (ad esempio, con invio alla stessa del ricorso cartaceo tramite canale postale, posta elettronica semplice o certificata, ecc.). In quest’ultimo caso, la data di presentazione è quella di presentazione del ricorso presso l’Istituzione estera. Si rinvia al citato messaggio n. 4887/2016 per le istruzioni necessarie alla gestione dei ricorsi amministrativi pervenuti tramite canali diversi da “RiOL” e trasmessi da residenti all’estero per il tramite di Istituzioni estere.

4.7 Comunicazioni tra Autorità, Organismi di collegamento e Istituzioni competenti (art. 26 dell’Accordo)

Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti comunicano, tra di loro e con i soggetti interessati all’applicazione dell’Accordo, utilizzando le rispettive lingue nazionali.

I formulari di collegamento a uso degli operatori per lo scambio dei dati tra l’INPS e l’ISSH sono stati predisposti nelle lingue di entrambi gli Stati contraenti, al fine di agevolare l’attività di definizione delle domande di prestazioni presentate all’una o all’altra Istituzione competente degli Stati interessati.

4.8 Pagamento delle prestazioni (art. 27 dell’Accordo, art. 11, paragrafo 7, e art. 16, paragrafi 2 e 3, dell’Intesa amministrativa)

Le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto nella valuta ufficiale dello Stato che effettua il pagamento, in conformità con la legislazione che essa applica, sia che esse risiedano nel territorio dell’altro Stato contraente sia che risiedano in uno Stato terzo.

Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in applicazione dell’Accordo è effettuato nella valuta dello Stato debitore.

Al momento della presentazione della domanda di pensione, il beneficiario deve indicare il proprio indirizzo di residenza, la denominazione dell’Istituto di credito presso il quale desidera che venga accreditata la sua pensione, l'IBAN e le altre coordinate bancarie richieste.

4.9 Recupero di prestazioni indebite (art. 28 dell’Accordo e art. 17 dell’Intesa amministrativa)

L’Istituzione competente di uno Stato contraente che abbia pagato una prestazione indebita, o per un importo eccedente il dovuto, può chiedere all’Istituzione competente dell’altro Stato, che paga una prestazione al medesimo beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagatogli in eccesso dalle somme a lui dovute a titolo di arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione eventualmente spettante.

L’Istituzione competente dell’altro Stato trattiene tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che esso applica e trasferisce l’ammontare trattenuto all’Istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

La richiesta di recupero viene effettuata attraverso i seguenti formulari:

-    “IT/AL R01 e AL/IT R01 Richiesta/risposta di informazioni finalizzate al recupero”. Con questo formulario si scambiano informazioni utili per il recupero: indirizzo in Albania del debitore (necessario per l’invio della notifica emessa dalla procedura INPS di R.I.) e informazioni sulla presenza di arretrati/pagamenti in corso di prestazioni su cui poter effettuare la compensazione;

-    “IT/AL R02 e AL/IT R02 Recupero sugli arretrati/sui pagamenti in corso a titolo di compensazione”. Con questo formulario può essere presentata la richiesta per avviare il recupero di prestazioni indebite (Parte A) o la risposta sulla possibilità di effettuare il recupero (Parte B);

-    “IT/AL R03 e AL/IT R03 Notifica di pagamento”, per la comunicazione dell’avvenuto pagamento integrale o rateale degli importi recuperati.

4.10 Protezione dei dati personali e clausole sul trasferimento di dati (art. 29 e Allegato 1 dell’Accordo)

Tutte le informazioni scambiate tra gli Stati contraenti, in relazione all’applicazione dell’Accordo e concernenti le singole persone, devono essere considerate riservate e, pertanto, utilizzate esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’Accordo medesimo.

A tale fine, nell’Allegato 1 dell’Accordo sono state definite le “Clausole sul trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’art. 29 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale”.

5. Titolo V: Disposizioni transitorie e finali

5.1 Decorrenza (art. 30 dell’Accordo)
tutte le domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

L’Accordo recepisce il principio di carattere generale in base al quale è possibile acquisire un diritto a prestazione anche nel caso in cui tale diritto si riferisca a eventi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Ne consegue che i periodi assicurativi maturati, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, sono presi in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dall’applicazione dell’Accordo medesimo.

Tuttavia, la decorrenza di tali diritti non può essere anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo.

5.2 Entrata in vigore (art. 31 dell’Accordo)

L’Accordo e l’Intesa amministrativa, in ottemperanza con quanto disposto al paragrafo 2 dell’articolo 31 dell’Accordo, entrano in vigore dal 1° luglio 2025.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga  (03/07/2025-ITL/ITNET)

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