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SICUREZZA SOCIALE - ACCORDO ITALIA/SVIZZERA - RATIFICA PROTOCOLLO L.2017 AGGIUNTIVO DI RATIFICA ED ESECUZIONE DI MODIFICA IN MATERIA DI TELELAVORO
(2026-01-20)
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 gennaio 2026, la legge 29 dicembre 2025, n. 217, di ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull’impo-sizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, in materia di telelavoro. Ricordiamo che "Il protocollo era stato sottoscritto dai due paesi a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il successivo 6 giugno 2024.
Nello specifico, il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residen-za fino a 45 giorni annui -i ferie e malattia non sono conteggiati in questo limite per motivi professionali, motivo per cui gli viene consentito di poter svolgere la sua attività lavorativa in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. Ciò avvenire nella misura del 25% della propria attività, senza modifiche allo status di lavoratore frontaliere. Questa possibilità, specifica il protocollo, vale per tutti i lavoratori frontalieri definiti dall’Accordo del 2020, compresi quelli a cui si applica il regime transitorio che era stato previsto (previsto dall'art.9).
Inoltre, non intervenendo alcuna modifica allo status di lavoratore frontaliere, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro sono considerati giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L’articolo II del protocollo di modifica prevede la sua entrata in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche fra i due paesi. ---------------------------------------- Ricordiamo che è lavoratore frontaliere:
- un residente di uno Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente; -che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; - che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Proprio in merito a quest’ultimo requisito, il Protocollo di modifica precisa che al lavoratore frontaliere è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite. (20/01/2026-ITL/ITNET)
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