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FISCO - CARTELLE AGENZIA ENTRATE - NUOVO MODELLO 2022 NON CONTIENE L'"AGGIO" A CARICO DEL DEBITORE MA ATTENZIONE SE SI TRATTA DI CARICHI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/ 2021 VECCHIE MODALITÀ'"

(2022-01-31)

  Con provvedimento del 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo modello di cartella di pagamento non contiene più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore, il c.d. aggio. L’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, prevede che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

L’aggiornamento del modello è diretta conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione prevista dalla legge di Bilancio 2022.

Ne consegue che a carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

In particolare, nella cartella non sarà più presente il riferimento agli oneri di riscossione (3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni).
Il modello di cartella di pagamento indica che entro 60 giorni dalla data di notifica occorre effettuare il pagamento delle somme contenute nella cartella.
In caso di pagamento oltre 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.

Gli interessi di mora si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

La seconda pagina contiene lo spazio per l’indicazione delle informazioni relative alle modalità di pagamento, alla rateizzazione del debito, alla richiesta di sospensione, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione, alle modalità di contatto e altre informazioni.

Il modello di cartella di pagamento contiene l’indicazione che la cartella ha valore di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate.

Nell’ipotesi di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2022, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno a essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Resta fermo l’utilizzo del modello di cartella di pagamento finora utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Occorre quindi fare molta attenzione perché, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.(31/01/2022-ITL/ITNET)

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