Direttore responsabile Maria Ferrante − martedì 23 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

FISCO E TRIBUTI - IMU PRIMA CASA - DUBBI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ESENZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE QUANDO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE STABILISCANO UNA DIVERSA RESIDENZA

(2022-04-16)

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l’esenzione dall’imposta - far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?

Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione Di legittimità dell’articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare  (VEDI NOTA 24 MARZO 2022 SEGUENTE:

------------------------------------------------------------------------------------

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011,
convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione  dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo
familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un  immobile ubicato in un altro Comune.

L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare.  In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

--------------------------------------------------------------------
. L’ordinanza n. 94 depositata oggi (redattore il giudice Luca Antonini) spiega ora perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli: quest’ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in  un immobile ubicato in un altro Comune.

L’ordinanza della Corte precisa che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».

La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».

Ha poi concluso che, sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di  agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».
Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità
costituzionale della norma indicata. (16/04/2022-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07