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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - COSTITUZIONE SRL SRLS - DAL 5 NOVEMBRE 2022 IN ITALIA E' POSSIBILE STIPULARE ATTO COSTITUTIVO IN VIDEO CONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DEL NOTARIATO

(2022-11-16)

  Dal 5 novembre 2022 è possibile redigere l’atto costitutivo di Srl e Srls con statuti preimpostati ricorrendo alla formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Il Ministero dello sviluppo economico - precisa IPSOA - ha infatti adottato il regolamento nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico. Si attua così il decreto legislativo che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva UE di modifica della direttiva “società” nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario. Resta il potere del notaio di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto.

Dal 5 novembre 2022 è possibile costituire SRl e Srls on line con statuti preimpostati.
Il D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE con la quale è stata modificata la precedente direttiva 2017/1132/UE (“direttiva società”) nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. A distanza di circa sei mesi dal termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 183/2021, il MISE ha dottato il regolamento attuativo (n. 155/2022 del 26 luglio scorso) nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls.

Con una novità importante rispetto all’obbligo di stipula in presenza fisica delle parti previsto dall’art. 47 della legge n. 89/1913, (“legge notarile”), l’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 183/2021 stabilisce che l’atto costitutivo delle Srl e delle Srls, aventi sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse.
Piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato

Al fine di fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di (i) corretta identificazione delle parti, (ii) non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico, e, infine, (iii) raccolta delle sottoscrizioni, l’art. 1, c. 1, ultima parte del regolamento emanato dal MISE, in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 183/2021 ha previsto l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

A far data dal 5 novembre 2022, i Notai potranno quindi ricevere gli atti costitutivi delle Srl e delle Srl per atto pubblico informatico utilizzando i modelli allegati al regolamento del MISE n. 155/2022.

Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 183/2021 viene esclusa la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica in caso di adozione di delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie.

Facoltà di interruzione della videoconferenza
Il notaio ha comunque il potere di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto (ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D. Lgs. 183/2021) e di richiedere la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

Facoltà di rettifica
Qualora il notaio riscontri errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione, ha la facoltà di rettificare l’atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante una propria certificazione contenuta in atto pubblico (anch’esso formato con modalità informatica). Stante il contenuto della relazione illustrativa al decreto, la rettifica di errori materiali che abbiano riscontro documentale in documenti pregressi dovrebbe essere eseguita in tempo utile, vale a dire antecedentemente rispetto all’esecuzione delle formalità di registrazione o iscrizione nel Registro delle imprese.

Novità relative alle sedi secondarie
Ai sensi dell’art. 4, D. Lgs. 183/2021, l’atto costitutivo di sedi secondarie di società estere soggette alla legge di uno Stato UE può avvenire telematicamente. La registrazione è comunicata tramite BRIS al registro dello Stato UE in cui è registrata la società. In caso invece di registrazione di una sede secondaria di una società italiana in altro Stato UE, il Registro italiano che riceve la comunicazione di registrazione rilascia la prova di ricezione e provvede all’iscrizione.

Novità in materia di ineleggibilità degli amministratori
Il D.Lgs. n. 183/2021, infine, ha introdotto anche due importanti novità in tema di ineleggibilità degli amministratori. Ai sensi dell’art. 6 del decreto è stata prevista l’applicazione dell’art. 2382 c.c. anche alle Srl.
In base a tale articolo, infatti, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori delle società di capitali devono inoltre dichiarare, prima della nomina, l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità. Tale dichiarazione, secondo quanto chiarito da Assonime nella circ. n. 15 dello scorso 22 aprile, pur in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, dovrebbe rivestire la forma scritta.

SRL: definizione dei modelli degli atti costitutivi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022 il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”

In particolare il decreto prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Gli atti costitutivi ove riferiti alle società a responsabilità limitata, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 «Modello SRL».
Gli atti costitutivi del presente articolo, ove riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».

Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli previsti, anche in lingua inglese.

Iscrizione
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del codice civile.
Tariffa notarile
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
(16/11/2022-ITL/ITNET)

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