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FISCO E TRIBUTI - AGENZIA ENTRATE: REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI: NON SI APPLICA AL PROFESSIONISTA RIENTRATO DOPO LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

(2023-02-28)

  L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PUBBLICATO UN PRINCIPIO DI DIRITTO APPLICATIVO SUL REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI: N. 6/2023

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 «a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Per fruire del regime speciale di cui all’articolo 16 del citato decreto legislativo in. 147 del 2014, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In base al successivo comma 2 sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.

L ’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi
(cfr. articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).

Con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per gli aspetti di carattere generale della normativa in esame, sono stati forniti specifici chiarimenti in ordine al regime speciale in commento.
Inoltre, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti sono state pubblicate numerose risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli).

Al riguardo, si osserva che il regime agevolativo in argomento è volto ad attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.

In tale contesto, nei documenti di prassi menzionati, si è ritenuto non in linea con la vis attrattiva sottesa al citato articolo 16, la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella
precedente al trasferimento all’estero.
Tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa.

In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero non riscontrandosi, pertanto, la vis attrattiva richiesta
ai fini dell’applicazione del regime speciale di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

CHIARIMENTI DAGLI ESPERTI DI IPSOA:

Non si applica il regime speciale per lavoratori impatriati nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa.
Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 24 febbraio 2023. In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero non riscontrandosi, pertanto, la vis attrattiva richiesta ai fini dell’applicazione del regime speciale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 6 del 24 febbraio 2023 in tema di regime speciale per lavoratori impatriati e rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo.

In particolare, l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Al riguardo, si osserva che il regime agevolativo in argomento è volto ad attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.

Nei documenti di prassi, si è ritenuto non in linea con la vis attrattiva sottesa al citato articolo 16, la posizione lavorativa ssunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.

Tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa.

In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero non riscontrandosi, pertanto, la vis attrattiva richiesta ai fini dell’applicazione del regime speciale ." (28/02/2023-ITL/ITNET)

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