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FISCO E TRIBUTI - IMU IMMOBILI ITALIANI ALL'ESTERO : ILLUSTRAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN COMMISSIONE FINANZE -RELATORE ON.TONI RICCIARDI

(2023-07-17)

In Commissione  Finanze, in sede referente è stato avviato l’esame della proposta di legge  recante Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero

La proposta di Legge  è stata presentata il 6 marzo 2023, primo firnatario il Deputato Toni RICCIARDI, cofirmatari MEROLA, GUERRA, UBALDO PAGANO, AMENDOLA, CARÈ, CASU, D'ALFONSO, DI SANZO, FERRARI, GRIMALDI, IACONO, LAI, MANZI, MARINO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROGGIANI, SCOTTO, SIMIANI, STEFANAZZI, VACCARI

ATTO CAMERA N 956  RELATORE  Toni Ricciardi, PD

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di realizzare l'equiparazione del regime fiscale applicato agli immobili pos-seduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e da quelli residenti nel territorio nazionale.

Attualmente, molti cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero hanno mantenuto o ereditato un'abitazione di proprietà in Italia anche come simbolo di attaccamento e di affetto verso le proprie origini. Il tema connesso al regime fiscale applicabile a tali immobili è quindi di particolare rilevanza nell'ambito della comunità italiana che vive fuori dei confini nazionali.
In particolare, tali connazionali chiedono che venga finalmente superata la perdurante disparità di trattamento fiscale che essi subiscono rispetto ai residenti in Italia arrivando, quanto prima possibile, a un'equiparazione del regime fiscale degli immobili posseduti dai cittadini italiani iscritti all'AIRE e da coloro che sono residenti nel territorio nazionale, basato sul criterio di cittadinanza e quindi di iscrizione all'AIRE, che preveda, di fatto, un doppio indirizzo di residenza: all'estero e in Italia.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, è intervenuta sulla disciplina per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione principale, stabilendo che, ai fini dell'esenzione, per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente», dando, quindi, rilievo alla effettiva sussistenza della dimora abituale e riconoscendo il diritto all'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i coniugi che risiedono anagra-ficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi.

?La legislazione in materia di fiscalità immobiliare concernente i cittadini iscritti all'AIRE ha subìto alcuni cambiamenti nel corso degli ultimi anni. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), ha escluso la pos-sibilità, precedentemente prevista nel 2015, per i cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei Paesi di rispet-tiva residenza, di adibire un immobile ad abitazione principale.

Successivamente, il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), ha nuovamente modificato la disciplina concernente l'applicazione dell'IMU prevedendo, a partire dall'anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d'uso, l'imposta è applicata nella misura della metà. Infine, il comma 743 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), ha disposto in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento.

Molti cittadini italiani residenti all'estero sono soggetti a un trattamento discriminatorio in quanto sono sottoposti a doppia tassazione: da un lato, l'applicazione dell'IMU sulla seconda casa di proprietà in Italia e, dall'altro lato, la tassazione prevista nel Paese in cui hanno la residenza fiscale. Con la presente proposta di legge si intende quindi eliminare l'ingiusto trattamento fiscale attuato nei confronti dei connazionali che risiedono all'estero e che sono iscritti all'AIRE.

Si rileva, inoltre, come l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, per gli immobili pos-seduti in Italia dai cittadini iscritti all'AIRE contribuirebbe a scongiurare l'abbandono definitivo dei piccoli comuni nonché a favorire il ritorno dei connazionali in Italia nel periodo della pensione, permettendo anche l'ingresso nel territorio italiano di rilevanti risorse derivanti dal pagamento delle pensioni estere, stimate in misura superiore a 10 miliardi di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

??1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso».

??2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
?
?3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." (18/07/2023-ITL/ITNET)

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