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SICUREZZA SOCIALE - DISABILITA' - DALL'INPS PRECISAZIONI CIRCA LA CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANCHE IN CASO DI RICOVERO IN STRUTTURE PUBBLICHE O CONVENZIONATE

(2023-10-23)

L’Inps, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, con messaggio Hermes n. 3347 del 26/09/2023 ha previsto che l’indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la Struttura sanitaria non garantisca un’assistenza esaustiva.

In particolare, l’indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

Al fine di continuare a percepire l’indennità di accompagnamento, il titolare - eventualmente per il tramite dell’amministratore di sostegno o il rappresentante legale - dovrà inviare una dichiarazione telematica all’Inps al termine del ricovero, accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale o con delega (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”).

La dichiarazione dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l’allegazione dell’attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell’assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti. (23/10/2023-ITL/ITNET)

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