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SICUREZZA SOCIALE - ITALIA/ALBANIA - APPROVATO ALLA CAMERA "DDL RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO 6 FEBBRAIO 2024.

(2025-01-09)

  Martedì  7 Gennaio 2025 in Assemblea alla Camera sono state presentate è stata presentate le linee generali del  "disegno di legge di  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 5 febbraio 2024 (A.C. 1916-A).  (vedi: https://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=77704).

Ad intervenire in qualità di relatore il deputato Emanuele Loperfido, già relatore in Commissione Esteri, che ha illustrato i termini dell'accordo " in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea."

"In via generale, ha spiegato l'on. Loperfido, l'intesa mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità, l'indennità di disoccupa-zione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.
In altri termini, l'Accordo consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di cumulare le cariche lavorative registrate nei rispettivi Paesi, al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese. Al riguardo, il parlamentare ha segnalato che, secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023, i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829, mentre i connazionali residenti in Albania risultano essere 2.602.

Più nel dettaglio, l'Accordo si compone di un preambolo, di 31 articoli e un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica a: assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per l'indennità di malattia; l'assicurazione contro la disoccupazione; i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono alle prestazioni sopraindicate.

L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica, altresì, ai rifugiati, ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 1954, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

L'articolo 4 garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso.

L'articolo 5 prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa.

L'articolo 6 contiene le eccezioni al precedente articolo 5, mentre l'articolo 7 prevede che il personale assunto localmente con contratto al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ed il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette missioni diplomatiche e uffici consolari può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.

L'articolo 8 prevede la possibilità per le parti contraenti di prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga agli articoli 5 e 6, nell'interesse dei lavoratori.

L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

Gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia di pensioni, mentre l'articolo 18 reca norme in materia di prestazioni di disoccupazione.

L'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità.

L'articolo 24 prevede la designazione di organismi di collegamento da parte delle autorità competenti di entrambi gli Stati.

L'articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati siano considerati come presentati all'omologo dell'altro Stato contraente. Hanno carattere tecnico gli articoli 26, 27 e 28.

L'articolo 29 stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'Allegato 1. Infine, gli articoli 30 e 31 recano le disposizioni transitorie e finali.

Quanto al disegno di ratifica, esso si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo ed alla relativa copertura, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni per l'anno 2026, 13,1 milioni per l'anno 2027, 15,1 milioni per il 2028, 17 milioni per il 2029, 19,3 per il 2030, 21,3 milioni per il 2031 e 23,4 milioni per il 2032.

In conclusione, l'On. Loperfido ha  auspicato  " una rapida approvazione dell'Accordo, che favorirà gli scambi tra lavoratori italiani e albanesi, promuovendo un miglioramento delle loro condizioni e garantendone le esigenze di stabilizzazione. In particolare, - ha dichiarato il parlamentare - si tratta di un segnale importante, nei confronti dei lavoratori albanesi, che rappresentano una comunità ben integrata nel nostro Paese e contribuiscono ad arricchirne il tessuto produttivo, come fisicamente e quotidiana- mente è verificabile anche nella mia provincia, cuore economico del Friuli-Venezia Giulia, profondo sito produttivo del Nord-Est, grazie anche alla comunità albanese."

Rinviate, quindi, all'8 gennaio le dichiarazioni dei partiti per 'approvazione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (A.C. 1916-A) (Esame degli articoli, dichiarazioni di voto finale; coordinamento formale; votazione finale ed approvazione), ed è stato approvato in data 8 gennaio 2025.

PRESENTI e  VOTANTI  273  ASTENUTi  137  FAVOREVOLI 273 , contrari 0 , La Camera APPROVA.

Il disegno di legge 1340 passa al Senato della Repubblica; dove è stato annunciata un'analisi  nella seduta n. 260 del 9 gennaio 2025.

Relatore alla Commissione il Sen. Luigi Spagnolli (Aut (SVP-PATT, Cb)) (dato conto della nomina il 21 gennaio 2025) .

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente il 14 gennaio 2025. Annuncio nella seduta n. 261 del 14 gennaio 2025.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro)

Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Luigi Spagnolli (Aut (SVP-PATT, Cb)) (dato conto della nomina il 21 gennaio 2025) .

3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente il 14 gennaio 2025. Annuncio nella seduta n. 261 del 14 gennaio 2025.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro).
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente il 14 gennaio 2025. Annuncio nella seduta n. 261 del 14 gennaio 2025.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro) (09/01//2025-ITL/ITNET)

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