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LAVORO - FRONTALIERI IN SVIZZERA - INTERROGAZIONE ON.RICCIARDI A MIN. FINANZE "AGGIORNAMENTO DIRETTIVA CANTON TICINO ESCLUDE DA FASE TRANSITORIA "VECCHI FRONTALIERI SONDRIO SOTTOSEGR.SAVINO: COMUNE ITALIANO DEVE RISULTARE INSERITO IN LISTE CANTONI"

(2024-02-28)

  L'on.Toni RICCIARDI (PD-IDP) ha indirizzato al ministro dell'Economia e Finanze un'interrogazione, la n. 5-02058, sull'attuazione del nuovo accordo  Italia/Svizzera  relativo all'imposizione dei frontalieri cui chiede chiarimenti circa il recente aggiornamento di una direttiva del Canton Ticino in base alla quale risulterebbero esclusi dai «vecchi frontalieri» tutti i lavoratori frontalieri dei comuni della provincia di Sondrio che non erano presenti nel vecchio elenco dei Canton Ticino ma solo in quello valido per il Canton Grigioni e per questa ragione ora il Ticino ha deciso di inquadrarli come «nuovi frontalieri» con tassazione mista.....il che  sta generando moltissima confusione, basti pensare che, sul lato italiano, moltissimi amministratori locali hanno da tempo comunicato ai propri cittadini che sarebbero stati inclusi tra i «vecchi frontalieri» con tassazione  integralmente in Svizzera.

Di seguito il testo dell'Interrogazione e la risposta del Sottosegretario alle Finanze Sandra Savino

TONI RICCIARDI e MEROLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 1974, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che i frontalieri dei «comuni di confine» con rientro giornaliero avrebbero pagato le tasse sul reddito da lavoro solo in Svizzera;

il 23 dicembre 2020 è stato siglato un nuovo Accordo entrato in vigore il 17 luglio 2023 ed applicabile a partire dal 1° gennaio 2024;

tale nuovo Accordo contiene una definizione molto più precisa sia di «lavoratore frontaliere», sia di «comune di confine» pertanto le Autorità hanno definito in modo congiunto l'elenco dei comuni di confine, includendo appunto tra essi tutte quelle località poste entro i venti chilometri dal confine tra i due Stati;

?l'articolo 9 del nuovo Accordo stabilisce, in via transitoria, che i redditi da lavoro, percepiti da coloro che sono già stati «frontalieri residenti in Italia» tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 – cosiddetti «vecchi frontalieri» –, restano imponibili soltanto in Svizzera;

?pertanto alla luce del nuovo Accordo i frontalieri residenti nei «comuni di confine», verranno tassati in modalità differente a seconda del fatto che essi siano vecchi o nuovi frontalieri;

?in particolare, se i soggetti sono nuovi frontalieri pagheranno in Svizzera un'imposta alla fonte con aliquote pari all'80 per cento di quelle ordinarie e dovranno poi dichiarare il reddito da lavoro anche in Italia; al contrario, se sono «vecchi frontalieri», essi pagheranno solo l'imposta elvetica con un notevole risparmio;

?il sindacato federale del Canton Ticino – OCST – ha reso noto che il 19 febbraio 2024 che il Cantone ha recentemente aggiornato le proprie direttive e in base a questa presa di posizione, risulterebbero esclusi dai «vecchi frontalieri» tutti i lavoratori frontalieri dei comuni della provincia di Sondrio che non erano presenti nel vecchio elenco dei Canton Ticino ma solo in quello valido per il Canton Grigioni e per questa ragione ora il Ticino ha deciso di inquadrarli come «nuovi frontalieri» con tassazione mista;

?la nuova interpretazione elvetica sta generando moltissima confusione, basti pensare che, sul lato italiano, moltissimi amministratori locali hanno da tempo comunicato ai propri cittadini che sarebbero stati inclusi tra i «vecchi frontalieri» con tassazione integralmente in Svizzera –:

?se intenda adottare urgentemente iniziative di competenza per risolvere questa grave violazione che sta mettendo a rischio la situazione economica di molte famiglie di lavoratori frontalieri in provincia di Sondrio esclusi dalla fase transitoria prevista dall'Accordo del 23 dicembre 2020. "
(5-02058)

RISPOSTA MEF SOTTOSEGR. Sandra SAVINO

Con il documento in esame gli onorevoli interrogante, alla luce del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri in vigore dal 17 luglio 2023, chiede chiarimenti in merito al regime impositivo dei lavoratori frontalieri sulle imposte sul reddito e sul patrimonio con particolare riferimento ai cosiddetti « vecchi frontalieri ».

Gli Onorevoli richiamano l’articolo 2, lettera b), numero 1) del predetto Accordo che definisce quale lavoratore frontaliero colui il quale « sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell’altro Stato contraente », mentre il successivo articolo 3 declina un regime di tassazione differenziata in relazione ai redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell’area di frontiera Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’Accordo (cosiddetto « nuovi frontalieri »).

Tanto premesso, in particolare, l’Interrogante chiede di sapere se « non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai “Vecchi frontalieri” i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponibile soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell’accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge n. 83 del 2023, contenuta nella (citata) risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 38 del 2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del Cantone presso cui prestano attività lavorativa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che « la qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l’Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono gene-ricamente che i frontalieri "esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni" e non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza».

Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di « lavoratore frontaliere » che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all’Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all’Italia.

Ai fini del precedente Accordo del 1974 l’individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere.

Il MEF si è rivolto all’Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l’elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. L’elenco fornito dall’IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71 comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri.

Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con l’Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.

Ciò posto, in relazione al chiarimento richiesto dall’Onorevole interrogante si rappresenta che nell’opzione esegetica privilegiata dell’Agenzia delle entrate, la definizione declinata nella cennata risoluzione resti valida ai fini dell’individuazione dei «vecchi frontalieri» da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che «esercita un’attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza ».

Tale opzione esegetica deve essere peraltro messa in connessione con i contenuti della procedura amichevole del 22 dicembre 2023, che esplica efficacia solo dal primo gennaio 2024. Dal che consegue che la definizione di lavoratore frontaliero richiamata nella risoluzione 38 del 2017 , non è da sola sufficiente a qualificare i vecchi frontalieri, occorrendo altresì, a tal fine, in coerenza con la prassi applicativa dell'Accordo previgente, che il comune di residenza del lavoratore, oltre ad essere compreso nella fascia dei 20 km dal confine, risulti inserito nelle liste redatte dai tre cantoni della Svizzera." conclude il documento  (28/02/2024-ITL/ITNET)








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