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FISCO - LAVORATORI IMMIGRATI CONTRIBUENTI - INTERPELLO ON.SOUMAHORO (GRUP.MISTO) "NON BENEFICIANO DETRAZIONI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO LAVORATORE IN ITALIA. SOTTOSEGR. TRIPODI (ESTERI) "NON RISIEDONO IN ITALIA".
(2025-07-08)
L'On. SOUMAHORO Aboubakar (MISTO) ha interpellato, recentemente, il Ministero degli affari Esteri e del Lavoro e Politiche Sociali sulle motivazioni del trattamento differenziato introdotto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 207 del 2024, dal 2025, nei confronti dei contribuenti stranieri residenti in Italia, non comunitari o dello spazio economico europeo, che non possono beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico residenti all'estero. Tale disconoscimento, a parere degli interpellanti, risulterebbe discriminatorio rispetto alla normativa europea, all'interpretazione della stessa resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte di cassazione in casi analoghi.
Al tal riguardo la risposta del SOTTOSEGRETARIO ESTERI TRIPODI, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, che ha premesso come :
" la normativa europea pone, in linea generale, un principio di parità di trattamento dei lavoratori che risiedono stabilmente e lavorano nel territorio dell'Unione europea, in base al quale i diritti riconosciuti ai lavoratori cittadini europei dovrebbero essere riconosciuti anche ai lavoratori cittadini di paesi extra UE. Le medesime disposizioni europee prevedono, altresì, per gli Stati membri la possibilità di derogare a tale principio generale in specifiche ipotesi e con riferimento a determinati settori.
In particolare, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo dei cittadini di Paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo stabilisce, all'articolo 11, paragrafo 1, che “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le agevolazioni fiscali”. Al paragrafo 2 del medesimo articolo 11, è inoltre stabilito che, per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo precedente, “lo Stato membro interessato può limitare la parità di tratta-mento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio”.
Analoghi principi sono stabiliti dalla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico, che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, e all'insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. In particolare, all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, si prevede che “i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato”.
Pertanto, con specifico riferimento alla materia fiscale, il diritto dell'Unione europea consente agli Stati membri di riconoscere le agevolazioni fiscali anche ai lavoratori extra UE, subordinandone la spettanza alla circostanza che i familiari dei lavoratori e per i quali si chiedono le agevolazioni risiedano nello Stato membro interessato." (08/07/2025-ITL/ITNET)
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