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LAVORO - AI NEI RAPPORTI DI LAVORO - LA LEGGE-QUADRO : GARANZIE ED OBBLIGHI INFORMATIVI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
(2025-09-23)
"La legge quadro sull’intelligenza artificiale, approvata definitivamente il 17 settembre 2025, tra i vari aspetti prevede la regolamentazione dell’utilizzo dei sistemi di AI nel mondo del lavoro.
Ma come? Secondo il provvedimento - spiega Paolo Stern, consulente del Lavoro Nexumstp, nel suo intervento sul bollettino IPSOA - l’impiego deve essere rivolto a migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, nonchè accrescere la qualità delle prestazioni lavorative. È previsto un obbligo informativo per imprese e professionisti, nei confronti di lavoratori e clienti, sull’uso dell’AI nei processi decisionali e di monitoraggio. Puntuale è anche il richiamo all’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore, senza discriminazioni.
La legge quadro sull’intelligenza artificiale, approvata definitivamente dal Senato italiano nella seduta del 17 settembre 2025, parte dalla considerazione che la rivoluzione informatica, dalla fine del secolo scorso, ha assunto una incidenza sulla vita individuale e collettiva tale da configurare una “società digitale”, in cui la diffusione del personal computer, l’avvento di internet e degli smartphone, hanno dilatato l’impiego di strumenti digitali nella quotidianità.
Le “macchine” dispongono ormai di margini di auto-apprendimento, auto-organizzazione, auto-decisione. Inevitabili nuove considerazioni etiche mai necessarie prima d’ora e profonde riflessioni sul rapporto tra vita naturale e vita artificiale.
Sulle stesse considerazioni si articola la normazione prevista dal regolamento dell’Unione europea sull’intelligenza artificiale, approvato in via definitiva a metà 2024 (regolamento UE 2024/1689 del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, che “stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” AI Act).
La disciplina che si viene a profilare persegue una duplice finalità: - da un lato si mira a un utilizzo “corretto, trasparente e responsabile”, in una dimensione antropocentrica, di questa strumen-tazione tecnologica, onde coglierne le opportunità; - dall’altro si vuole “garantire” la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali.
Secondo il rapporto dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, aggiornato al febbraio 2025, nel 2024 il mercato dell’intelligenza artificiale ha raggiunto i 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 58% rispetto al 2023. La dimensione dell’impresa incide notevolmente sull’approccio alla nuova tecnologia, infatti solo il 7% delle piccole e il 15% delle medie imprese ha avviato progetti di AI.
Prima di esaminare le decisioni del Legislatore circa l’uso dell’intelligenza artificiale è opportuno dare voce al pensiero di diversi esperti del settore circa i pericoli derivanti da un eccessivo imbrigliamento normativo della libera ricerca sull’AI. Tali posizioni sono assurte agli onori della cronaca da quando, nei giorni scorsi, Mario Draghi ha espresso perplessità circa la volontà di “iper controllo” che si starebbe praticando in Europa in tema di intelligenza artificiale. Il presidente Draghi ha riconosciuto che il primo stadio di controllo previsto dalla normazione comunitaria, il divieto dei sistemi ad “alto rischio inaccettabile”, sia stato facilmente metabolizzato dal mondo della ricerca tanto da aver indirizzato la firma di codici di condotta da parte dei principali sviluppatori. Ciò che Draghi, e non solo lui, teme è che ulteriori elementi di garanzia e di prevenzione del rischio potrebbero tradursi in freni tali da minare la competitività dell’UE nel settore dell’AI.
L’ex Presidente del Consiglio da tempo sta allertando i Governi europei circa l’arretramento del vecchio continente rispetto a rivali globali come gli Stati Uniti e la Cina, evidenziando una crescita economica stagnante e una lenta attuazione delle riforme. La richiesta da lui avanzata è quella di una sospensione dell’efficacia della seconda parte di attuazione del Regolamento comunitario sull’Intelligenza Artificiale al fine di valutare meglio gli impatti delle normative e non frenare la ricerca.
La legge quadro sull’AI e gli impatti sul mondo del lavoro Con questo dibattito come sottofondo analizziamo le norme che riguardano la regolamentazione dei sistemi di Intelligenza artificiale relativamente a tematiche lavoristiche. DETTE NORME SONO CONTENUTE NEL CAPO II - DISPOSIZIONI DI SETTORE.
NELL’ART. 11 LEGGIAMO COME L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEBBA ESSERE IMPIEGATA PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO, TUTELARE L’INTEGRITÀ PSICOFISICA DEI LAVORATORI, ACCRESCERE LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE E LA PRODUTTIVITÀ DELLE PERSONE IN CONFORMITÀ AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. CONSEGUENTEMENTE A CIÒ L’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO LAVORATIVO DEVE ESSERE SICURO, AFFIDABILE, TRASPARENTE E NON PUÒ SVOLGERSI IN CONTRASTO CON LA DIGNITÀ UMANA NÉ VIOLARE LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.
IL TESTO ITALIANO RICHIAMA QUELLO COMUNITARIO, INFATTI L’AI ACT PONE LA MASSIMA ATTENZIONE PER LE ATTIVITÀ A “ALTO RISCHIO” NELL’AMBITO DELL’“OCCUPAZIONE, GESTIONE DEI LAVORATORI E ACCESSO AL LAVORO AUTONOMO”. IN QUESTA CATEGORIA SONO RICOMPRESI: - “I SISTEMI DI IA DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI PER L’ASSUNZIONE O LA SELEZIONE DI PERSONE FISICHE, IN PARTICOLARE PER PUBBLICARE ANNUNCI DI LAVORO MIRATI, ANALIZZARE O FILTRARE LE CANDIDATURE E VALUTARE I CANDIDATI”; ? “I SISTEMI DI IA DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI PER ADOTTARE DECISIONI RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO, LA PROMOZIONE O CESSAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DI LAVORO, PER ASSEGNARE COMPITI SULLA BASE DEL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE O DEI TRATTI E DELLE CARATTERISTICHE PERSONALI O PER MONITORARE E VALUTARE LE PRESTAZIONI E IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE NELL’AMBITO DI TALI RAPPORTI DI LAVORO”.
VIENE INSERITO UN ULTERIORE OBBLIGO INFORMATIVO ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE, NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO O IL COMMITTENTE DOVESSERO UTILIZZARE INTELLIGENZA ARTIFICIALE. IL RICHIAMO NORMATIVO È ALL’ART. 1-BIS DEL D.LGS. 26 MAGGIO 1997, N. 152 E PERTANTO L’OBBLIGO SCATTEREBBE SOLO NEI CASI IN CUI IL DATORE UTILIZZI SISTEMI DECISIONALI O DI MONITORAGGIO, INTEGRALMENTE AUTOMATIZZATI, CHE SIANO IN GRADO DI FORNIRE INDICAZIONI IN MATERIA DI: ASSUNZIONE, CONFERIMENTO DELL’INCARICO, GESTIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ASSEGNAZIONE DI COMPITI O MANSIONI, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DA PARTE DEI PRESTATORI.
PUNTUALE È IL RICHIAMO ALLA CIRCOSTANZA CHE I SISTEMI DI AI GARANTISCANO L’OSSERVANZA DEI DIRITTI INVIOLABILI DEL LAVORATORE SENZA DISCRIMINAZIONI IN FUNZIONE DEL SESSO, DELL’ETÀ, DELLE ORIGINI ETNICHE, DEL CREDO RELIGIOSO, DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE, DELLE OPINIONI POLITICHE E DELLE CONDIZIONI PERSONALI, SOCIALI ED ECONOMICHE, IN CONFORMITÀ AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. SAPPIAMO CHE PER PROPRIA NATURA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA È UN “RACCOGLITORE E SINTETIZZATORE” DI CIÒ CHE È PRESENTE NELLA RETE CON LA CONSEGUENZA DI UN POSSIBILE RIMBALZO INVOLONTARIO DI STEREOTIPI E BIAS.
Ci attende un NUOVO OSSERVATORIO CHE VIENE ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON IL COMPITO DI DEFINIRE STRATEGIE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO LAVORATIVO, MONITORARE L’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO E IDENTIFICARE I SETTORI LAVORATIVI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALL’AVVENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L’OSSERVATORIO PROMUOVE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.
ALL’ART. 13 TROVIAMO DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO LE PROFESSIONI INTELLETTUALI. VIENE RICORDATO, QUASI FOSSE UNA SORTA DI SOLENNE RACCOMANDAZIONE, CHE L’UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE È FINALIZZATO AL SOLO ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI E DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CON PREVALENZA DEL LAVORO INTELLETTUALE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE D’OPERA.
ANALOGAMENTE ALL’OBBLIGO INFORMATIVO PER I DATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI, ESISTE OBBLIGO INFORMATIVO DEI PROFESSIONISTI RIVOLTO ALLA CLIENTELA CIRCA L’UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE. A DIFFERENZA PERÒ DELLA DISPOSIZIONE DELL’ART. 11 QUI MANCA UNA EVENTUALE CIRCOSTANZA SPECIFICA, E CRITICA, DA CUI FAR SCATTARE L’OBBLIGO. PERTANTO, RISULTA DISPOSIZIONE VUOTA E GENERICA CHE LA RAPIDA DIFFUSIONE DI CHATGPT, O DI ALTRI STRUMENTI DI AI SPECIFICI PER CIASCUNA PROFESSIONE, PRESTO SARÀ OBSOLETA E MERO ADEMPIMENTO BUROCRATICO." conclude il Consulente del Lavoro Polo Stern.(23/09/2025-ITL/ITNET)
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