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LAVORO - ASSISTENTI FAMILIARI - ADOTTATE LINEE GUIDA NAZIONALI PER DEFINIZIONE STANDARD FORMATIVI SUPPORTO E ASSISTENZA PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI
(2025-09-26)
È stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro dell’Università e della Ricerca, del 19 settembre 2025, di adozione delle Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti.
Il provvedimento attua un principio cardine della Legge 33/2023 Apre in una nuova scheda, ossia la definizione di modalità formative omogenee su tutto il territorio nazionale per il personale a supporto e assistenza delle persone anziane che mira a favorire una maggiore qualità dell’assistenza e dell’integrazione socio sanitaria.
In considerazione della competenza esclusiva delle Regioni, le Linee guida rappresentano un punto di riferimento, a cui ogni Regione potrà progressivamente adeguarsi, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei termini individuati dal provvedimento.
Per saperne di più, consulta il Decreto e le Linee Guida.
INEE GUIDA NAZIONALI PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI PREMESSA La legge 23 marzo 2023, n. 33 recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane», prevede all’ all’articolo 5, comma 2, lettera b) la definizione di «modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane mediante: [...] la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa [...]». Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 attuativo della legge n. 33/2023, all’articolo 38 dispone l’adozione delle linee guida previste che devono definire le «modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi per gli assistenti familiari, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell'ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare, anche attraverso la graduazione in base ai bisogni, e rendere omogenea l'offerta formativa per le professioni di cura, nonché all'acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare. Nelle linee guida, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore, sono individuate e definite le competenze degli assistenti familiari e i riferimenti per l'individuazione e la validazione delle competenze pregresse». L’articolo 39 del richiamato decreto legislativo prevede anche che «Le regioni e le province autonome valorizzano l’esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell’attività di assistenza e cura, al fine di favorire l’accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività...». Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ha definito le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e, da ultimo, il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, con l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ha dato completa attuazione per l’operatività dei servizi da parte delle amministrazioni coinvolte. Stante quanto sopra premesso, non trattandosi di formazione regolamentata le presenti linee guida sono finalizzate a definire gli standard professionali e formativi di riferimento per l’attuazione di percorsi formativi per gli assistenti familiari, finalizzati a migliorare e rendere omogenea l'offerta formativa per le professioni di cura nonché all'acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare, tenuto conto sia della contrattazione collettiva nazionale di settore, sia dei riferimenti per l'individuazione e la validazione delle competenze pregresse. 1. DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
L’Assistente familiare è un operatore che svolge attività di assistenza personale a soggetti con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica, presso il loro domicilio contribuendo a promuoverne l’autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.
Il suo ruolo consiste nel supporto emotivo e relazionale all’assistito, nel facilitare o sostituirsi all’assistito nelle attività di pulizia e igiene della persona, del suo ambiente di vita quotidiano e del guardaroba, nella preparazione e somministrazione dei pasti, nell’accompagnamento, movimentazione, comunicazione con l’assistito e con la famiglia, relazione e attivazione, nonché nel monitoraggio dello stato di salute generale e nella sorveglianza sul regolare e corretto rispetto, da parte dell’assistito, delle prescrizioni terapeutiche e medicinali. L’assistente familiare fa fronte alle situazioni di bisogno dell’assistito individuando e segna-lando, tempestivamente, le variazioni relative ai bisogni e alle condizioni dell’assistito ai servizi preposti individuati sul territorio.
Ove richiesto e su delega dell’assistito o del Caregiver familiare o dall’Amministratore di sostegno, l’assi-stente familiare espleta acquisti e funzioni amministrative e si interfaccia con gli operatori professionali preposti all’assistenza sociosanitaria.
L’Assistente familiare svolge la sua attività presso il domicilio della persona accudita, a ore o in regime di convivenza familiare, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. L’assistente familiare opera come dipendente assunto dalla famiglia (datore di lavoro) o dipendente di una Agenzie per il Lavoro ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. STANDARD DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE Lo standard delle attività lavorative dell’assistente familiare è definito nell’ambito del Settore economico professionale “Servizi alla persona” dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni – e periodici aggiornamenti e manutenzioni, anche a partire dalle presenti linee guida – specificamente attraverso i “Risultati attesi” e tutti relativi descrittori e riferimenti contenuti nell’Area di attività “Svolgimento di attività di assistenza a soggetti non autosufficienti” (ADA.20.02.01).
3. STANDARD DELLE COMPETENZE Lo standard delle competenze dell’assistente familiare è definito a partire da una declinazione dei risultati di apprendimento, in termini di competenze (e relative abilità e conoscenze) finalizzati al presidio dello standard delle attività lavorative di cui al paragrafo 2, tenendo conto dei seguenti obiettivi minimi: a. i risultati di apprendimento delle competenze tecnico professionali devono mirare al presidio delle attività e dei risultati attesi descritti nell’ambito dello standard delle attività lavorative; b. i risultati di apprendimento delle competenze di salute e sicurezza devono comprendere al minimo ilpresidiodegliinterventidiprimosoccorso,comedefinitidallanormativavigente,nonchédi salute (ivi comprese la conoscenza delle principali patologie croniche, degenerative o invalidanti, del funzionamento e della disabilità e del loro impatto in termini assistenziali, fabbisogni correlati e di umanizzazione delle cure), prevenzione e sicurezza, anche in chiave ambientale nel contesto domestico (sprechi, smaltimento rifiuti, sana alimentazione ecc.); c. i risultati di apprendimento delle competenze personali e sociali con cui esercitare proficuamente le competenze tecnico professionali si riferiscono segnatamente alle competenze dell’area personale di autoregolazione, flessibilità, benessere e alle competenze dell’area sociale di empatia, comunicazione e collaborazione come descritte nell’ambito del Quadro comune europeo di riferimento delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp); d. i risultati di apprendimento delle competenze di imprenditività con cui esercitare proficuamente le competenze tecnico professionali si riferiscono segnatamente al livello 3 delle competenze 3 delle aree pensiero etico e sostenibilità, prendere l’iniziativa, affrontare l’incertezza, l’ambiguità e il rischio e lavorare con gli altri, come descritte nell’ambito del Quadro comune europeo di riferimento delle competenze imprenditoriali (EntreComp); e. i risultati di apprendimento delle competenze digitali sono fissati al livello minimo 3 del Quadro comune europeo di riferimento delle competenze digitali (DigComp), per l’utilizzo dei principali strumenti digitali, di comunicazione con familiari e con la rete dei servizi); f. i risultati di apprendimento delle competenze di comprensione, conversazione e scrittura della lingua italiana sono fissati al livello minimo B1 del Quadro comune europeo di riferimento della conoscenza delle lingue (QCER).
La qualificazione di assistente familiare si colloca al livello minimo 2 del quadro nazionale delle qualificazioni e del quadro europeo EQF, anche con riguardo ai livelli di autonomia, responsabilità e complessità del contesto di esercizio delle attività di lavoro.
In relazione alle modalità di valutazione delle competenze acquisite ai fine dell’attestazione, totale o parziale, della qualificazione il riferimento è costituito in generale dalle “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari”, con riferimento al paragrafo “1.2.2 Procedura di certificazione”, allegate al decreto del 5 gennaio 2021 e in particolare dalle relative disposizioni regionali di adozione delle richiamate linee guida.
4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA Ferme restando le disposizioni che, a normativa vigente, consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali pregressi, la durata minima dell’offerta formativa - comprensiva delle eventuali ore di orientamento, personalizzazione, accompagnamento, tirocinio o intervento individuale o individualizzato - sarà pari a 70 ore complessive per gli obiettivi minimi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello standard di competenze dell’assistente familiare. Per gli obiettivi minimi delle competenze digitali e di lingua italiana (di cui alle lettere e) e f) del paragrafo 3), possono essere previsti eventuali moduli aggiuntivi, la cui durata è determinata in base ai livelli di padronanza in ingresso. Al fine di agevolare la partecipazione in relazione agli orari e ai contesti di lavoro, l’organizzazione dell’offerta formativa deve rispondere al massimo grado di flessibilità prevedendo: a) una programmazione e progettazione modulare finalizzata a consentire la massima personalizzazione in ingresso dei percorsi di apprendimento sia delle competenze tecnico professionali, di salute e sicurezza, sia delle competenze digitali e di lingua italiana; b) l’utilizzo delle modalità formative a distanza (e/o E-learning), con esclusione delle ore di formazione pratica (ad esempio la movimentazione dell’anziano o le pratiche di primo soccorso), con un limite del 50% in modalità asincrona ferme restando, per quanto applicabili, le indicazioni vigenti in materia; c) l’attivazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze comunque acquisite, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e relative norme attuative, sia al fine del riconoscimento di crediti per l’accesso alla qualificazione di assistente familiare (anche da parte dei caregiver familiari riconosciuti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti o ad esempio di lavoratori dei servizi di assistenza alla persona affini all’assistente familiare), sia al fine di poter agevolare l’accesso a successivi percorsi di aggiornamento e formazione dell’assistente familiare (ad esempio inerenti i servizi di telemedicina, i piani assistenziali individualizzati, i bisogni di cura specifici), sia al fine di favorire la spendibilità della qualificazione e degli eventuali aggiornamenti nell’accesso successivo ad altre qualificazioni relative alle figure di cura (ad esempio l’operatore socio-sanitario).
5. REQUISITI DI AMMISSIONE AI PERCORSI OFFERTA FORMATIVA Ai fini della partecipazione all’offerta formativa di cui al paragrafo 4 sono richiesti i seguenti requisiti minimi: a) il compimento del diciottesimo anno di età; b) la padronanza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento della conoscenza delle lingue (QCER). Ai cittadini stranieri è altresì richiesto di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.
6. VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO La certificazione della qualificazione di assistente familiare è rimessa alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Al superamento delle prove di valutazione, realizzate in conformità con quanto indicato al paragrafo 3, consegue il rilascio, totale o parziale, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, o dei relativi enti accreditati, autorizzati o titolati, del certificato di qualificazione professionale di assistente familiare, o di singoli certificati di competenze con riferimento agli standard definiti nel paragrafo 3.
I certificati di qualificazione professionale di assistente familiare rilasciati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalle filiere nell’ambito delle quali sono rilasciati, sono da ritenersi equivalenti relativamente agli standard minimi definiti ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida e, in quanto tali, hanno valore sull’intero territorio nazionale.
Le regioni o province autonome che non dispongono, nell’ambito dei propri repertori, della figura dell’assistente familiare, possono organizzare l’offerta formativa in applicazione diretta delle presenti linee guida, nelle more del recepimento delle stesse nell’ambito dei propri ordinamenti.
Gli assistenti familiari in possesso dei certificati di qualificazione professionale rilasciati ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida ovvero di certificati di qualificazione singoli o compositi riconosciuti da una regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano come equivalenti, relativamente agli standard minimi di cui alle presenti linee guida, possono iscriversi agli elenchi regionali di cui all’articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Gli assistenti familiari in possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11766:2019 “Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, entrata in vigore il 12 dicembre 2019, acquisita prima dell’entrata in vigore delle presenti linee guida, equivalgono ai moduli di apprendimento di cui alla lettera a del paragrafo 3, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di assistente familiare.
Le presenti linee guida, una volta approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successivamente adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, saranno oggetto di attuazione entro 8 mesi dalla data di adozione, da parte delle amministrazioni che non siano già dotate, nel proprio repertorio, della Qualificazione di assistente familiare coerente con gli standard di cui alle presenti Linee guida. (26/09/2025-ITL/ITNET)
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