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DIRITTI DEI CITTADINI - "CLASS ACTION" - CON IL PROSSIMO 25 GIUGNO AL VIA L'AZIONE RAPPRESENTATIVA TRANSFRONTALIERA

(2023-03-29)

  Rafforzamento della tutela dei consumatori con la nuova class action  approvata dal Consiglio dei Ministri del  9 marzo,  che recepisce e attua la direttiva (UE) n. 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal prossimo 25 giugno 2023. A segnalarlo il Consumers Forum.

Con il decreto legislativo in esame verrà inserito all'interno del D. Lgs. n. 6 settembre 2005, n. 206 (cd Codice del Consumo) la disciplina dell'azione rappresentativa nazionale (intesa come un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa innanzi al Giudice italiano) e - elemento di assoluta novità - dell'azione rappresentativa transfrontaliera (intesa come azione rappresentativa promossa innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri).

La disciplina speciale in parola si andrà ad aggiungere alla cd azione di classe introdotta con L. 12 aprile 2019 n. 31 e regolamentata dagli articoli 840-bis e seguenti del Codice di Procedura Civile. Chiarisce il FORUM.  In merito ad una possibile sovrapposizione tra le nuove azioni rappresentative e le azioni di classi già vigenti e ai rischi pratici ad essa connessi, le Commissioni Parlamentari hanno già suggerito di chiarire che il nuovo procedimento di cui al decreto legislativo in esame sia elevato ad unico rimedio giuridiche collettive rispetto alle violazioni delle disposizioni contenute nell'Allegato II-septies, escludendo dunque la possibilità di ricorrere all'azione di classe codicistica. Resta da accertare se tale suggerimento sia stato recepito o meno nella versione definitiva del decreto così come da ultima approvazione dal Consiglio dei Ministri.

Le novità di maggior rilievo:

Legittimazione
Legittimati a proporre le azioni rappresentative nazionali, senza dover raccogliere preventivamente le adesioni dei consumatori, sono (i) le associazioni dei consumatori e degli utenti inseriti nell'elenco di cui all'elenco art. 137 del Codice del Consumo; (ii) gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco e pubblicato dalla Commissione europea, nonché (iii) gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/ 2394 (sulla cui legittimazione, tuttavia, permangono dubbi alla luce del parere delle Commissioni Parlamentari del 19 gennaio 2023 con cui ne è stata proposta l'esclusione).

Legittimati a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere sono gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra i predetti requisiti assumono particolare rilevanza la previsione nello statuto dell'ente di regole idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori e, in particolare, da parte di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonché di misure idonee a prevenire ea risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori. Particolare attenzione è infatti dedicata al tema del finanziamento di terzi, essendo prevista nel ricorso introduttivo l'indicazione dei finanziamenti ricevuti o promessi da parte di terzi ed essendo prevista, come causa di inammissibilità della domanda,

Quanto alla legittimazione passiva, l'azione rappresentativa può essere promossa contro i professionisti, per tali intendendosi qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Ambito di applicazione
Le azioni rappresentative di cui al decreto legislativo in esame possono essere promosse per violazioni delle disposizioni contenute nelle oltre cinquanta direttive comunitarie elencate nell'Allegato II-septies dello stesso, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla responsabilità da prodotto difettoso, alla garanzia dei beni di consumo, alle pratiche commerciali scorrette, alla pubblicità ingannevole, al commercio elettronico e ai servizi digitali.

Tipologia di rimedi sperimentabili
Mediante le azioni rappresentative è possibile chiedere sia una tutela “compensativa” per ottenere una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, sia una tutela “inibitoria” per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta illegittima del professionista, e/o l'ordine di pubblicazione del provvedimento, a spese del professionista, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

A proposito dei rimedi inibitori, il decreto legislativo in esame prevede (i) un particolare regime probatorio, dal momento che il ricorrente non sarà onerato di provare la colpa o il dolore del professionista, né le perdite oi danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati, nonché (ii) la possibilità di ottenere, quando ricorrano giusti motivi di urgenza misure cautelari ai sensi degli artt. 669 quater, sexies, octies, decies, duodecies e terdecies cpc (29/03/2023-ITL/ITNET)

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