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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - PATRONATO INCA SENTENZA CASSAZIONE : "NASPI NON E' REQUISITO PER APE SOCIALE"
(2024-10-08)
"Ha diritto all’APE sociale chi diventa disoccupato perdendo il posto di lavoro, anche senza aver percepito l’indennità di disoccupazione, dato che la Legge di Bilancio del 2017 non prevede l’obbligo di aver goduto della NASpI, ma solo la sua cessazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, intervenendo con la sentenza n. 24950/2024, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Firenze (a sua volta confermativa della decisione del Tribunale di Pistoia). Fa presente una nota del Patronato INCA CGIL.
"Il procedimento, promosso dai legali di Inca Toscana, ha stabilito che: “Il diritto all’APE Sociale, in applicazione dell’art. 1 comma 179 legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
“Secondo i giudici di legittimità, la norma non collega l’APE all’indennità NASpI anche perché -spiega l’avvocato Barbara Storace, consulente legale di Inca -, se avesse voluto fare ciò, avrebbe posto in continuità le due prestazioni laddove, al contrario, impone una cesura tra le stesse. E proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità NASpI evidenzia (alla base dell’intervento previdenziale di sostegno) uno stato di bisogno della persona che il legislatore ritiene meritevole della tutela e che si ha, a maggior ragione, proprio nel caso in cui il soggetto interessato non abbia fruito neppure della NASpI”.
“In altre parole – continua l’avvocato -, l’interpretazione della norma sostenuta dall’Inps penalizzerebbe proprio coloro che, non avendo maturato i requisiti contributivi sufficienti ad accedere al trattamento di disoccupazione, avrebbero più necessità dell’accompagnamento alla pensione in quanto, a ragione della perdita del lavoro, sono rimasti privi di qualsiasi fonte di reddito”.
Da qui la decisione della Suprema Corte di respingere il ricorso dell’ente previdenziale, precisando che l’indennità di disoccupazione non è un requisito per l’APE sociale, ma solo un’eventuale condizione negativa (cessazione dell’indennità) se questa è stata percepita." (08/10/2024-ITL/ITNET)
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