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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - IMMIGRAZIONE - PATRONATO INCA: FINALMENTE GAMBE ALLA "LEGGE ZAMPA" MINORI NON ACCOMPAGNATI:

(2023-01-04)

La CGIL saluta con estremo favore l’entrata in vigore del DPR 191 del 4 ottobre 2022 che dà finalmente gambe alla L. 47/2017 (cosiddetta legge Zampa) "da noi fortemente sollecitata, modificando il regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione relativamente alla protezione dei minori stranieri non accompagnati." Afferma una nota del patronato INCA CGIL.

La legge prevede: che i minori stranieri che arrivano in Italia senza genitori o figure adulte di riferimento non possono essere respinti e devono essere tutelati da un sistema di protezione e di inclusione uniforme su tutto il territorio nazionale. Un principio già sancito a livello internazionale dalla Convenzione del Fanciullo e a livello nazionale dall’Art. 19 del TU Immigrazione.

La legge disciplina poi le procedure per garantire:

Un sistema organico e specifico di accoglienza, con strutture dedicate alla prima accoglienza-identificazione dei minori (in cui il tempo di permanenza massima è dimezzato – da 60 a 30 giorni) e il successivo trasferimento nel sistema di seconda accoglienza in centri che aderiscono al Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) diffusi su tutto il territorio nazionale.

Prima dell’approvazione del decreto Zampa i minori venivano invece identificati negli hotspot, che non sono evidentemente strutture a loro adatte; inoltre, data la disponibilità limitata di posti negli Sprar, spesso i minorenni finivano poi in Centri per l’accoglienza straordinaria (Cas), che non garantivano adeguati standard di accoglienza.

La legge promuove inoltre lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alla permanenza nelle strutture.

Standard omogenei per l’accertamento dell’età e l’identificazione con la presenza di un mediatore culturale durante i colloqui, creando così una tanto attesa procedura uniforme a livello nazionale. Prima della legge Zampa non esisteva infatti una procedura di attribuzione dell’età uniforme, che d’ora in poi sarà invece notificata sia al minore che al tutore provvisorio (assicurando così anche la possibilità di ricorso).

La protezione dell’interesse del minore, tramite:
- L’istituzione di regole più chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione dell’albo dei tutori volontari a cura dei tribunali per i minorenni. La legge dà inoltre la priorità all’affidamento in famiglia come principale strada  di accoglienza rispetto alle strutture;
- Il ricorso a due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e quello per motivi familiari, che potranno essere richiesti direttamente alla questura competente anche in assenza della nomina del tutore;
- L’attenzione ai ricongiungimenti familiari attraverso indagini da parte delle autorità competenti nell’interesse del minore, i cui esiti saranno comunicati sia al minore sia al tutore;

- Il passaggio della competenza sul rimpatrio assistito al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore, al contrario del precedente organo competente (Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali).

- Il diritto alla salute e all’istruzione, con misure che superano gli impedimenti burocratici che precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno ed effettivamente. A tal proposito la legge infatti prevede da un lato – per quanto concerne il diritto alla salute – l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e dall’altro – per quanto concerne il diritto all’istruzione – l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato e la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio anche quando, al compimento della maggiore età, non si possegga più un permesso di soggiorno. Viene inoltre prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora questo necessiti di un percorso più lungo di integrazione.

- Il diritto all’ascolto per i minori stranieri non accompagnati nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano (anche in assenza del tutore) e all’assistenza legale, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

Selly Kane, Responsabile delle Politiche sull’Immigrazione, Area Contrattazione e Mercato del Lavoro e Sandro Gallittu, responsabile delle Politiche per la Famiglia e l’Infanzia, Area Stato Sociale e Diritti, il sindacato di Corso d'Italia spiegano che, in virtù di questa novità legislativa, il minore godrà così di un permesso per motivi familiari e si porrà fine alla discrezionalità dei Centri per l’Impiego visto che tali titoli di soggiorno consentono, come espressamente previsto dal decreto, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile.

Viene inoltre riconosciuto il permesso di soggiorno “per integrazione” valido fino ai 21 anni di età che consentirà di portare a compimento il percorso di inserimento avviato prima del compimento della maggiore età e viene tassativamente definita la documentazione necessaria a tal fine, mettendo fine anche in questo caso a interpretazioni discrezionali delle diverse Questure.

Infine, il minorenne a cui venisse negata la protezione internazionale dopo il compimento dei 18 anni potrà fare richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie.

Per la Cgil, si tratta dunque di un importante contributo affinché i percorsi di integrazione non vengano bruscamente interrotti al compimento dei 18 anni e una necessaria garanzia di uniformità e uguaglianza su tutto il territorio Nazionale.(04/01/2023-ITL/ITNET)

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