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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - OPZIONE DONNA - PATRONATO INCA CGIL: RIVISTI IN SENSO RESTRITTIVO I REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO

(2023-01-13)

La legge di bilancio 197/2022 rivede in senso restrittivo i requisiti di accesso al pensionamento con opzione donna.

In precedenza  "opzione donna", consentiva alle donne di lasciare il lavoro a 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, nella versione attuale viene innalzato il requisito anagrafico a 60 anni per chi non ha figli, restringendo la platea dei potenziali aventi diritto alle seguenti categorie: 

a) caregiver che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona gravemente disabile abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) invalidi, con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (ex articolo 1, comma 852, della n. 296/2006).

Per quanto riguarda l'età, il requisito viene rimodulato in ragione del numero dei figli. Infatti, le lavoratrici caregiver e invalide almeno al 74% possono accedere al pensionamento dopo aver maturato entro il 31 dicembre 2022 i 35 anni di contribuzione, ma l’età anagrafica segue questo schema:

60 anni se senza figli;
59 anni se con 1 figlio;
58 anni se con almeno 2 figli.
Per le lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi, invece,  il requisito dell'età resta 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.

La legge di Bilancio ha anche cancellato la differenziazione dell’età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome. Restano invece confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nel 2022, possono accedere al pensionamento, rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre del 2023, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023. (13/01/2023-ITL/ITNET)

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